LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1343/2019 proposto da:
Y.I., elettivamente domicilia in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Sannoner, per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1326/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata il 18 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 dal relatore Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2018 la Corte di appello di Bologna confermò l’ordinanza emessa il 10 ottobre 2016 dal Tribunale di Bologna, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento dello status di rifugiato, di concessione di protezione sussidiaria ovvero, della protezione umanitaria da Y.I. (di nazionalità *****) proposte in sede di impugnazione di provvedimento di diniego adottato in sede amministrativa.
1.2. La motivazione della sentenza si basa sulla non credibilità delle dichiarazioni rese dall’appellante nelle diverse sedi, avendo la Corte condiviso il giudizio fatto dal giudice di primo grado a riguardo.
La Corte ha ribadito che la credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, non suffragate da riscontri probatori, in ordine alla situazione di rischio effettivo di subire atti di persecuzione o danno grave, devono essere valutate alla luce degli indici legali di affidabilità contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a), b), c), d) e e). Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall’assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto il racconto di Issa “assolutamente inverosimile” nella parte in cui egli riferisce di aver denunciato l’amico alla polizia locale e accompagnato alle forze dell’ordine presso il suo domicilio per l’arresto, tutto questo non in quanto oggetto di persecuzioni da parte del soggetto denunciato ma semplicemente per sottrarsi alle insistenti richieste di questo di unirsi alla lotta armata; per il Tribunale di Bologna, l’elevato grado di violenza nelle zone in cui opera il gruppo terroristico ***** rende non plausibile una simile condotta.
Inoltre, in applicazione dei suddetti criteri di affidabilità, il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorrente non abbia compiuto alcuno sforzo per circostanziare la sua domanda, essendo le sue domande generiche, vaghe, prive di elementi di dettaglio e di riferimenti concreti idonei a contestualizzare gli eventi; non abbia prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e non abbia fornito idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
infine, il Tribunale ha aggiunto che “Questi eventi, nella loro assoluta drammaticità, tanto che determinarono la perdita di qualsiasi contatto con tutti i membri della famiglia del ricorrente avrebbero dovuto essere riferiti con maggiori dettagli e con una partecipazione emotiva risultata assolutamente assente (…)”.
Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che quanto sostenuto dal Tribunale sia da condividersi in quanto risultato di una corretta applicazione dei principi e degli indici legali di affidabilità sopra richiamati.
Il giudice di appello ha inoltre condiviso l’orientamento giurisprudenziale per cui, il giudizio di non attendibilità del dichiarante esime il giudice dall’onere di cooperazione nell’acquisizione delle prove che si atteggia come ulteriore vaglio di credibilità del richiedente asilo, in particolare con riguardo all’acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese di origine; infatti, le dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva contenuti nell’art. 3, effettivamente non richiedono un approfondimento istruttorio officioso se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturisce la situazione di rischio descritta.
Dunque, per la Corte, non è fondato il timore di subire, in caso di rientro in patria, atti di persecuzione, non essendo stato allegato, inoltre, neppure uno dei motivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8;
né, con riguardo alla protezione sussidiaria è possibile effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza di un serio e concreto pericolo per il ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, di un danno grave D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, non essendo risultato il suo racconto credibile con riferimento anche alla sua provenienza dal nord della *****.
2. Per la cassazione di tale sentenza Y. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
3. L’intimato Ministero dell’Interno (costituitosi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione) non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.
In particolare, egli evidenzia come la Corte di appello, nella sua motivazione, non abbia applicato e abbia violato i principi in materia di onere probatorio attenuato, dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27310 del 2008, per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5; che così dispone: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale, attendibile”.
Il ricorrente evidenzia, in primo luogo, la sua “indiscussa” provenienza geografica dal *****, nonché dal nord della *****, mai messa in dubbio nelle diverse sedi amministrative e giurisdizionali.
Inoltre, la Corte non ha valorizzato il fatto che esso ricorrente ha formulato tempestivamente la sua domanda di protezione internazionale, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, né la situazione generale della *****, dal ricorrente provata in giudizio con l’indicazione di autorevoli rapporti istituzionali sul pericolo e la generale condizione di vulnerabilità del Paese.
Inoltre, il giudice di secondo grado ha omesso di considerare le circostanze relative alla difficoltosa attività dell’interprete e lo sforzo probatorio compiuto dal richiedente, in sede giudiziaria, al fine di far superare i dubbi in merito alla credibilità delle sua dichiarazioni; senza poi valorizzare la circostanza per cui, nel valutare le dichiarazioni così difficilmente tradotte in lingua italiana, il bagaglio culturale dei popoli africani non può essere parametrato a quello dei popoli occidentali.
Infine, la Corte di appello non ha esercitato gli ampi e doverosi poteri istruttori officiosi di cui era investita come sancito dalla sentenza n. 27310 del 2008, sopra citata, che impone che il giudice svolga un ruolo attivo nell’istruzione delle domande e cooperi nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’omessa valorizzazione di prove e riscontri.
Per il ricorrente, la Corte di appello ha violato sia i principi sulla prova attenuata in suo favore sia i doverosi poteri istruttori officiosi del giudice, omettendo di evidenziare le indicazioni probatorie sulle risultanze di alcuni siti di informazione internazionali.
2.1. Il primo e il secondo motivo devono essere dichiarati inammissibili. Il ricorrente, sia quando denunzia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri da detta norma disposti, sia quando si duole dell’omessa valorizzazione di prove e riscontri, censura degli aspetti che attingono sostanzialmente alle valutazioni di merito operate dalla Corte di appello di Bologna, che, dall’assunto della non credibilità del richiedente per i motivi esposti in sentenza, ha fatto discendere il rigetto di ogni domanda di protezione internazionale.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8 e art. 14, lett. b) e c).
Egli ribadisce la sua “indiscussa provenienza geografica (…) dal *****, nonché dal nord della *****”. Sulla grave situazione della regione di provenienza e sulla situazione di vulnerabilità del richiedente, la Corte di appello motiva nel senso che la non credibilità costituisce fatto impediente di valutazione in ordine alla sussistenza di un serio e concreto pericolo, in caso di rientro nel Paese di origine, di subire una delle forme di danno grave richieste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.
Il giudice di appello non ha riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, come definita nella sentenza C-465/07 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, né la situazione di vulnerabilità del ricorrente, non riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e umanitaria.
Il ricorrente, in merito, denunzia l’omessa valorizzazione delle prove da lui date.
3.1. Anche tale motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente dedotto che fossero stati allegati i fatti costitutivi del diritto alla protezione sussidiaria (di questi la sentenza impugnata non fa parola). Il giudizio di cassazione non è sede idonea a valutazione relativa al merito della questione.
4. Con l’ultimo motivo il ricorrente afferma che manca che nella sentenza impugnata l’esame relativo ai requisiti richiesti dalla legge per la concessione della protezione umanitaria, avendo la Corte di appello confermato anche il rigetto di tale domanda con motivazione “laconica”.
Anche in questo caso, per il ricorrente la Corte ha violato i principi sulla prova attenuata in suo favore e non ha esercitato i doverosi poteri istruttori officiosi; non ha valorizzato né le dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi al giudice di primo grado né le fonti e indicazioni istituzionali che provano la sussistenza di un danno grave e di una sua situazione di vulnerabilità.
4.1. Anche tale motivo è inammissibile perché formulato in termini meramente astratti quanto alla situazione di specifica vulnerabilità soggettiva del ricorrente in alcun modo concretamente prospettata.
5. Il ricorso è in conclusione inammissibile e non vi è obbligo di pronuncia sulle spese non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021