LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6100/2019 proposto da:
N.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Noro, per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2650/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata il 18 ottobre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 dal relatore Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza emessa il 18 ottobre 2018, la Corte di appello di Bologna confermò l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, dispositiva del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria da N.I. (di nazionalità *****) proposta in sede di impugnazione di provvedimento adottato in sede amministrativa.
1.1 Questa è la sintesi del racconto fatto dall’appellante, alla base di detta domanda, per come risultante dalla sentenza: il sig. N., proveniente dal *****, ha raccontato di aver lasciato il suo Paese di origine a causa della condizione di estrema povertà in cui si era trovato a seguito della perdita di alcuni terreni che il padre era solito coltivare; su tali terreni, il richiedente non poteva vantare alcun diritto e dunque era stato costretto ad abbandonarli sia per le minacce subite sia a motivo della consuetudine di alcuni pastori di farvi pascolare le loro greggi, distruggendo le coltivazioni.
1.2. La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: dal contenuto di tale racconto non è possibile far discendere automaticamente la concessione della protezione umanitaria, misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in specifiche condizioni di vulnerabilità; tale condizione non può ravvisarsi nella mera situazione in cui versa il Paese di provenienza (peraltro, da alcuni documenti internazionali, considerato uno tra gli Stati sicuri), né rileva la situazione presente nella regione del *****, avendo il richiedente affermato di provenire da *****, distante circa 400 km; dall’esistenza di contratti di lavoro a tempo determinato prorogato non può discendere la conseguenza richiesta dall’appellante, “persona adulta in buona salute che ha mostrato un’apprezzabile versatilità e capacità di adattamento e che mantiene tuttora in patria importanti legami familiari (padre, fratelli e sorelle).”
2. Per la cassazione di tale sentenza N. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.
3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva essendosi costituito solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 che sancisce diritti umani, economici, politici, sociali e culturali, che se non rispettati, generano situazioni di vulnerabilità.
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge con riferimento all’art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di legge con riferimento all’art. 23 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
4. Con l’ultimo motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge, in relazione all’art. 8 della CEDU.
5. Tali motivi sono tutti inammissibili perché sostanziantesi in proposizioni connotate da astrattezza e non contenenti alcuna specifica censura alle ragioni della decisione contenuta nella sentenza impugnata.
I motivi di ricorso, riferendosi alla violazione di diritti fondamentali tutelati da carte internazionali, quali la libertà di movimento, la vita privata e familiare, il diritto al lavoro, non riguardano in alcun modo l’argomentazione coerente caratterizzante la decisione impugnata alla luce dei presupposti di fatto da questa accertati; risultando dunque tutti fuori centro e non idonei a censurare efficacemente la decisione.
Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021