Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28670 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1534/2019 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in Torino, al corso Brunelleschi, 129, presso lo studio dell’avv. Valentina Sassano, che lo rappresenta e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da MACRI’ UBALDA.

RILEVATO

CHE:

Con decreto in data 27 novembre 2018 n. 6135 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da S.H. avverso il provvedimento in data 30 ottobre 2017 con cui la Commissione territoriale di Torino aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

La ricorrente aveva reso dichiarazioni contrastanti nel modello C/3 e dinanzi alla Commissione, dettagliatamente evidenziate nel provvedimento impugnato. La Commissione aveva reputato la storia non credibile ma, sospettando che la donna potesse essere vittima di tratta, le aveva suggerito di rivolgersi a personale competente. Ella aveva rifiutato, perché aveva sempre negato di essere sfruttata o minacciata e aveva invece affermato di non temere per la sua incolumità in caso di rientro.

Il Tribunale ha ritenuto la donna inattendibile per le incongruenze temporali del racconto, le discrasie riscontrabili nelle due audizioni relativamente alla provenienza, alla composizione del nucleo familiare, ai motivi dell’espatrio. Ha escluso i presupposti delle tutele invocate.

La ricorrente presenta tre motivi di censura.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo lamenta l’omessa fissazione dell’udienza, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale.

Con il secondo denuncia l’omessa valutazione delle condizioni del Paese d’origine. Con il terzo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in merito alla possibilità di essere vittima di tratta. Aggiunge che, dopo il rigetto del ricorso, aveva scoperto di essere incinta.

Il ricorso è inammissibile, perché la procura rilasciata dalla ricorrente è priva della prescritta indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio, successiva alla pronuncia del decreto impugnato, ed è quindi invalida. Infatti, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 3, stabilisce che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Si tratta di un’ipotesi speciale rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., in cui è necessaria l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione da parte del difensore, anche solo con una unica sottoscrizione, sia della data della procura successiva alla comunicazione che dell’autenticità della firma del conferente.

Il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da doverle considerare fin dall’inizio come possibile sviluppo della lite.

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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