Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28671 del 18/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3335/2019 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliato in Torino, al corso Brunelleschi, 129, presso lo studio dell’avv. Valentina Sassano, che lo rappresenta e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.

RILEVATO

CHE:

Con decreto in data 21 novembre 2018 n. 6483 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da S.Y. avverso il provvedimento notificato in data 12 marzo 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva riferito di essere cittadino senegalese, di fede ***** ed etnia *****, di essere nato e cresciuto a *****, nel sud-ovest del *****, di essere rimasto orfano dei genitori nel 2002 a seguito di naufragio, di essere stato sfruttato dallo zio che l’aveva ingiustamente accusato di aver appiccato il fuoco ai suoi terreni, di essere stato avvertito dalla sorella che lo zio lo stava cercando armato di coltello per ucciderlo, di essere fuggito verso il Mali, temendo per la sua incolumità, e di essere arrivato in Italia nel 2016, dopo un anno di lavori forzati in Libia. Aveva sostenuto che, in caso di rientro in *****, sarebbe stato vittima dello zio e forse dei concittadini.

Secondo il Tribunale, il racconto non era credibile perché non dettagliato e comunque ripetitivo di circostanze stereotipate che si ritrovavano anche in altri racconti di richiedenti la protezione internazionale. Il ricorrente non aveva saputo spiegare per quale ragione lo zio avesse tentato di ucciderlo solo a distanza di un anno dall’incendio. A domande specifiche, aveva risposto che lo zio non gli voleva bene e che gli abitanti del villaggio lo minacciavano per motivi non meglio specificati.

Il ricorrente presenta due motivi di censura.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo lamenta l’omessa fissazione dell’udienza, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale.

Con il secondo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Osserva che abitava in Italia dal febbraio 2016, che non aveva riportato condanne penali, che era riuscito a trovare lavoro come lavapiatti con un contratto decorrente dal 13 luglio al 30 settembre 2018 e poi prorogato al 31 gennaio 2019. La motivazione non aveva tenuto conto del periodo di detenzione in Libia ove era stato sottoposto a violenze.

Il ricorso è infondato.

Per quanto concerne l’obbligo di fissazione dell’udienza per sentire il richiedente la protezione internazionale, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta, deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., Sez. 1, n. 25439 del 11/11/2020, Rv. 659659-01).

Nella specie, la difesa del ricorrente ha indicato la necessità dell’udienza per l’opportunità di approfondire il racconto che però è stato già considerato motivatamente non credibile dal Tribunale di Torino.

Quanto al secondo motivo, i Giudici hanno escluso la condizione di vulnerabilità, perché non erano state allegate situazioni di rischio per i beni primari della persona. In particolare, il *****, sulla base delle fonti riportate nel decreto impugnato e non contestate in ricorso, non è un Paese che presenta uno scenario di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. D’altra parte, il Tribunale ha compiuto l’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se, stante l’integrazione in Italia, il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, e ha escluso questa possibilità proprio per le non preoccupanti condizioni del ***** (Cass., Sez. 1, n. 4455 del 2018, Rv. 647298-01 e 17130 del 2020, n. 658471-01). Il transito in Libia (e le eventuali conseguenze negative ad esso connesse) è stato solo enunciato e non documentato.

La decisione è quindi immune da censure.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Interno.

Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472