Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28672 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3997/2019 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in Torino, alla via Palmieri, 40, presso lo studio dell’avv. Anna Rosa Oddone, che lo rappresenta e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.

RILEVATO

CHE:

Con decreto in data 24 dicembre 2018 n. 6823 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da I.L. avverso il provvedimento notificato in data 17 gennaio 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva riferito di essere cittadino *****, di essere entrato in una setta, la *****, di aver tentato più volte di uscirne, di essere stato pugnalato al piede e alla schiena dagli adepti, di essersi spostato in un’altra località, ma di essere stato rintracciato e di essere quindi fuggito dopo che la sua casa era stata distrutta.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto, perché il certificato medico prodotto attestava delle lesioni ad un braccio ed era quindi incoerente con le lesioni al piede e alla schiena; inoltre, l’uomo non aveva saputo riferire nulla di specifico sulla setta, a parte il fatto che ne aveva ricavato un beneficio economico perché erano aumentati i clienti. Secondo le fonti internazionali, si trattava di un gruppo che esercitava il metodo mafioso.

Il ricorrente presenta due motivi di censura.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo lamenta l’omesso esame delle condizioni della *****, sulla base di fonti aggiornate e specifiche.

Con il secondo denuncia il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, poiché i Giudici non avevano valutato le condizioni di estrema vulnerabilità in relazione allo stress emotivo e alla sofferenza psichica in atto.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Torino ha ampiamente motivato sulle condizioni politiche della ***** sulla base delle fonti internazionali, escludendo pericoli generali che potessero giustificare la protezione invocata, con motivazione non sottoposta a censura dalla difesa che non ha allegato informazioni o fonti di difforme tenore. Peraltro, va ribadito che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass., Sez. 1, n. 24575 del 2020, Rv. 659573-01).

Quanto alla condizione di vulnerabilità, il Tribunale ha compiuto la valutazione comparativa effettiva, osservando che non erano state dedotte situazioni di rischio per i beni primari della persona, che il racconto non era credibile e che la partecipazione del richiedente a corsi di lingua italiana e a corsi di professionalizzazione, con un’attività lavorativa di soli tre mesi a ridosso dell’udienza di comparizione, non configuravano un livello adeguato d’integrazione nel contesto italiano (Cass., Sez. 1, n. 4455 del 2018, Rv. 647298-01 e 17130 del 2020, n. 658471-01).

Peraltro, il ricorrente non ha specificamente’ contestato il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale di Torino.

La decisione è quindi immune da censure.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Interno. Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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