LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5633/2019 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in Torino, al corso Brunelleschi, 129, presso lo studio dell’avv. Valentina Sassano, che lo rappresenta e difende come in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA;
letta la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA.
RILEVATO
CHE:
Con decreto in data 28 novembre 2018 n. 6909 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da C.M. avverso il provvedimento notificato in data 26 marzo 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente aveva reso delle dichiarazioni contraddittorie tra il modello C/3 e l’audizione innanzi alla Commissione, dettagliatamente indicate nel provvedimento impugnato.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto e ha negato le tutele invocate.
Il ricorrente presenta due motivi di censura.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, perché il Tribunale non aveva assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria; in particolare, non l’aveva indirizzato all’Arcigay per avviare un percorso di elaborazione del vissuto e valutare le sue condizioni di vulnerabilità.
Con il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI, perché il Tribunale non aveva tenuto conto del lungo viaggio migratorio dal Senegal alla Libia e infine in Italia. Ricorda che era in Italia dal febbraio 2016, che non aveva riportato condanne penali e soprattutto che aveva intrapreso un buon percorso d’integrazione.
Nella sua requisitoria il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso in ragione dell’omosessualità, perché le ragioni del mancato riconoscimento della credibilità erano state individuate non in fattori intrinseci del racconto, ma in una soggettiva visione delle dinamiche psicologiche che avrebbero dovuto caratterizzare il percorso di emersione della natura omosessuale della persona. Ha sostenuto la necessità di un nuovo esame della credibilità del richiedente la protezione, secondo i canoni del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, insieme alla necessaria attivazione dei poteri istruttori officiosi per colmare il deficit di conoscenza relativo alla condizione di vita nel Paese d’origine.
Il ricorso è inammissibile, perché la procura rilasciata dalla ricorrente è priva della prescritta indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato ed è quindi invalida. Infatti, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 3, stabilisce che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Si tratta di un’ipotesi speciale rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., in cui è necessaria l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione da parte del difensore, anche solo con una unica sottoscrizione, sia della data della procura successiva alla comunicazione che dell’autenticità della firma del conferente.
Il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da doverle considerare fin dall’inizio come possibile sviluppo della lite.
Nulla per le spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.
Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021