LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5812/2019 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in Torino, al corso Brunelleschi 129, presso lo studio dell’avv. Valentina Sassano, che lo rappresenta e difende come in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.
RILEVATO
CHE:
Con decreto in data 5 dicembre 2018 n. 9490 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da M.C. avverso il provvedimento notificato in data 29 marzo 2018 della Commissione territoriale di Novara che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Tribunale ha dato atto che il ricorrente non aveva contestato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), e ha motivato il diniego della protezione di cui alla lett. c), in assenza di una minaccia individuale da definirsi come danno grave. Per lo stesso motivo ha rigettato anche la protezione umanitaria, la cui domanda si fondava sempre sulle condizioni d’instabilità politica della *****, suo paese d’origine.
Il ricorrente presenta un unico motivo di censura.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
CONSIDERATO
CHE:
Il ricorrente lamenta solo la mancata audizione in udienza da parte del Tribunale in assenza di videoregistrazione, in violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è inammissibile, perché la procura rilasciata dalla ricorrente è priva della prescritta indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato ed è quindi invalida. Infatti, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 3, stabilisce che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Si tratta di un’ipotesi speciale rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., in cui è necessaria l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione da parte del difensore, anche solo con una unica sottoscrizione, sia della data della procura successiva alla comunicazione che dell’autenticità della firma del conferente.
Il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da doverle considerare fin dall’inizio come possibile sviluppo della lite.
Nulla per le spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.
Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021