Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28675 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6642/2019 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in Torino, alla via Palmieri 40, presso lo studio dell’avv. Anna Rosa Oddone, che lo rappresenta e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.

RILEVATO

CHE:

Con decreto in data 9 gennaio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da D.Y. avverso il provvedimento notificato in data 15 gennaio 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva reso dichiarazioni contrastanti nel modello C/3 e dinanzi alla Commissione, dettagliatamente evidenziate nel provvedimento impugnato. Il Tribunale ha ritenuto il racconto non credibile perché il ricorrente aveva descritto in modo approssimativo il suo impegno politico e non ricordava fatti specifici in merito alla situazione e alle scelte del Presidente J.. Inoltre, ha considerato che il governo del ***** era stabile, a seguito delle elezioni del 2016, e che il ricorrente non correva pericolo di essere arrestato per motivi politici in caso di rimpatrio. Del resto, lo stesso ricorrente aveva affermato di non voler tornare per mancanza di coraggio e perché voleva stabilirsi con tutta la famiglia in Italia.

Premesso che il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa allo status di rifugiato, il Tribunale di Torino ha negato sia la protezione sussidiaria che il permesso per motivi umanitari, in assenza dei presupposti di legge.

Il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione sia al comma 3 che al comma 5 dell’art. 360 c.p.c., perché il Tribunale non aveva correttamente apprezzato le condizioni politiche del *****.

Con il secondo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene di essere un soggetto vulnerabile e che si era sforzato di apprendere la lingua italiana e sistemi di vita e lavoro diversi. Pertanto, contesta il giudizio di comparazione.

Il ricorso è inammissibile, perché le due censure sono generiche e non si confrontano con la decisione impugnata. Le condizioni del ***** sono state valutate dai Giudici sulla base delle fonti internazionali e sono state giudicate stabili, mentre la difesa non ha allegato e prodotto fonti ulteriori o di diverso tenore. Inoltre, il ricorrente non ha dedotto nessun reale motivo umanitario che giustifichi la permanenza in Italia, al di là delle condizioni di diffusa povertà del Paese d’origine.

Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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