LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7056/2019 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato in Torino, alla via Palmieri 40, presso lo studio dell’avv. Anna Rosa Oddone, che lo rappresenta e difende come in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.
RILEVATO
Che:
Con decreto in data 14 gennaio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da I.J. avverso il provvedimento in data 5 maggio 2018 della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per motivi personali, perché era scoppiato un incendio che aveva distrutto la propria abitazione e altri fabbricati limitrofi. I proprietari degli altri locali gli avevano chiesto i danni, siccome l’incendio si era propagato dalla sua abitazione, e uno di loro l’aveva addirittura sequestrato per un mese. Era rimasto ferito a Benin City, ma il medico l’aveva aiutato a fuggire in Europa. Anche la moglie era fuggita a *****. Il ***** aveva lasciato i figli in orfanotrofio con la madre per proteggerli.
Il Tribunale ha ritenuto il racconto non credibile per le gravi incongruenze temporali e per il fatto che non aveva chiarito le ragioni della fuga della moglie, che tuttavia ritornava a ***** per visitare i figli nell’orfanotrofio. Non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria né quelli della protezione umanitaria, perché la documentazione medica non attestava la necessità di cure e la documentazione di lavoro attestava il servizio come bracciante solo per una giornata.
Il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione sia al comma 3 che al comma 5 dell’art. 360 c.p.c., perché il Tribunale non aveva correttamente apprezzato le condizioni politiche della Nigeria.
Con il secondo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i seri motivi per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il ricorso è inammissibile, perché consiste in generiche doglianze che non si confrontano con la decisione impugnata.
Le condizioni della Nigeria sono state valutate dai Giudici sulla base delle fonti internazionali e sono state giudicate stabili, mentre la difesa non ha allegato e prodotto fonti ulteriori o di diverso tenore. Inoltre, il ricorrente non ha dedotto nessun reale motivo umanitario che giustifichi la permanenza in Italia, considerato che quelli prospettati al Tribunale sono stati correttamente giudicati insufficienti.
Nulla per le spese processuali.
Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021