LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7061/2019 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in Torino, alla via Palmieri 40, presso lo studio dell’avv. Anna Rosa Oddone, che lo rappresenta e difende come in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.
RILEVATO
Che:
Con decreto in data 14 gennaio 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da O.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.
Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per motivi politici perché nel 2015 si era verificato un attacco dell’azienda petrolifera di un esponente del *****, dove egli lavorava come vigilante, e temeva per la sua incolumità essendo un esponente del partito avverso dell'*****.
Il Tribunale non ha ritenuto credibile il racconto perché era impossibile che un membro dell'***** avesse lavorato per una società di un esponente del *****. D’altra parte, il richiedente la protezione non aveva saputo fornire i dettagli dell’attacco né delle ferite subite, né aveva spiegato come fosse riuscito a fuggire nonostante le ferite.
Il Tribunale ha escluso la protezione sussidiaria e quella umanitaria, per assenza dei relativi presupposti.
Il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione sia al comma 3 che al comma 5 dell’art. 360 c.p.c., perché il Tribunale non aveva correttamente apprezzato le condizioni politiche della Nigeria.
Con il secondo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i seri motivi per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il ricorso è inammissibile, perché consiste in generiche doglianze che non si confrontano con la decisione impugnata.
Le condizioni della Nigeria sono state valutate dai Giudici sulla base delle fonti internazionali e sono state giudicate stabili, mentre la difesa non ha allegato e prodotto fonti ulteriori o di diverso tenore. Inoltre, il ricorrente non ha dedotto nessun reale motivo umanitario che giustifichi la permanenza in Italia.
Nulla per le spese processuali.
Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021