Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28684 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13960/2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Torino, al corso Brunelleschi 129, presso lo studio dell’avv. Valentina Sassano, che lo rappresenta e difende come in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 da Dott. MACRI’ UBALDA.

RILEVATO

Che:

Con decreto in data 5 aprile 2019 il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso presentato da C.B. avverso il provvedimento notificato dalla Commissione territoriale di Torino che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Senegal per motivi politici perché era a capo di un’organizzazione studentesca che voleva indagare sull’omicidio di un uomo politico, avvenuto molti anni prima. Dopo aver attraversato il Mali, il Niger e la Libia, si era imbarcato per l’Italia. Temeva per la sua incolumità in caso di rientro in patria. Il Tribunale non ha ritenuto credibile il racconto per le incongruenze e l’inverosimiglianza, come specificamente riportato nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha escluso la protezione sussidiaria e quella umanitaria, per assenza dei relativi presupposti.

Il ricorrente censura la decisione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

CONSIDERATO

Che:

Con un unico motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, perché non era stata disposta l’audizione personale in assenza di videoregistrazione.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di procura speciale. Risulta invero allegata dalla difesa del ricorrente una procura che non reca alcuna indicazione del provvedimento impugnato né del procedimento cui si riferisce. Si tratta di procura su foglio separato, trasmessa digitalmente.

Questa Corte ha più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura, conferita su foglio separato rispetto al ricorso e poi a questo unita, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta dalla legge (v. Cass. n. 28146 del 2020), il che è quanto accade nella specie, ove la procura risulta redatta senza alcun riferimento al provvedimento impugnato, all’ufficio giudiziario emittente e al procedimento ivi definito, e senza alcuna garanzia circa il consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico professionale al difensore.

Il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da doverle considerare fin dall’inizio come possibile sviluppo della lite.

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti di legge perché la parte versi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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