Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28685 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7617/2019 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappres. e difeso dall’avv. Giulio Marabini, con procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappres e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è

elett.te domic.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

A.B., cittadino del Pakistan, propose opposizione al provvedimento della Commissione territoriale che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria, essendo già stata presentata e rigettata dalla stessa Commissione il cui provvedimento fu poi confermato dal Tribunale. Al riguardo, l’opponente dedusse che la Commissione aveva erroneamente ritenuto inammissibile la nuova istanza, avente ad oggetto il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato, e in subordine, della protezione sussidiaria ed umanitaria, poiché fondata su elementi nuovi, quali il lungo periodo trascorso in Libia e la riferita condizione di omosessualità (non dichiarata in precedenza).

Con decreto del 28.1.19, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente erano generiche e non coerenti in merito a plurime circostanze rilevanti oggetto di narrazione (la relazione omosessuale intercorsa con un compagno in un college e l’aggressione che avrebbe poi subito a seguito della scoperta della stessa) e dunque non credibili; al riguardo, mentre il ricorrente aveva dichiarato innanzi alla Commissione che a seguito della riferita relazione omosessuale era tornato a casa e si era confidato con il padre – il quale lo avrebbe picchiato, esortandolo ad allontanarsi, anche in ragioni delle possibili conseguenze della diffusione della notizia e delle reazioni del padre del compagno – lo stesso aveva poi diversamente riferito in giudizio di un mero litigio con il padre; il ricorrente aveva riferito innanzi alla Commissione della violenta aggressione subita da suo padre ad opera dei familiari dell’asserito compagno, mentre in giudizio non aveva fatto riferimento ad episodi di violenza subiti dal padre, discorrendo invece della sola aggressione da lui subita il giorno dopo, riguardo alla quale aveva poi fornito una descrizione completamente diversa rispetto a quanto dichiarato in precedenza; la denuncia (che sarebbe stata presentata all’epoca dal padre del compagno) era stata prodotta solo in giudizio, in copia, e presentava plurimi profili che ne infirmavano la genuinità (non contenendo la firma del denunciante e l’indicazione del pubblico ufficiale ricevente, oltre che priva dell’indicazione del reato contestatogli); dalle fonti esaminate non si desumeva la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza dell’istante, ai fini della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. c); non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria per la mancata prova dell’integrazione sociale e lavorativa, non essendo a tal fine sufficiente l’attività lavorativa svolta.

A.B. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7 e 8, art. 15, lett. c) direttiva del Consiglio 29.4.04, non avendo il Tribunale riconosciuto la protezione internazionale, erroneamente ritenendo non credibile il ricorrente e omettendo di esaminare la sua storia personale, con riguardo specifico alla condizione degli omosessuali in Pakistan, ove è considerata come reato.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e), artt. 4, 9, 15 20 direttiva 2004/83, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, nonché omesso esame di fatto decisivo, avendo il Tribunale negato la protezione sussidiaria, erroneamente escludendo che nella regione di provenienza dell’istante e nel Pakistan vi fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per aver il Tribunale negato il riconoscimento della protezione umanitaria, omettendo di considerare sia la giovane età del ricorrente allorché fuggì dal suo paese (all’età di 22 anni), la condizione di omosessuale e la sua integrazione sociale, avendo di recente stipulato un contratto di lavoro.

Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti in ordine alla valutazione di non credibilità del ricorrente, ampiamente motivata dal Tribunale con plurime ed esaustive argomentazioni.

Il secondo motivo è inammissibile poiché parimenti diretto al riesame dei fatti relativi alla protezione sussidiaria, in ordine alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), e generico, avendo il Tribunale esaminato varie fonti informative, anche aggiornate al 2018.

Il terzo motivo, circa la protezione umanitaria, è da considerare del pari inammissibile in quanto generico, non censurando espressamente la valutazione compiuta dal Tribunale che ha rilevato che il ricorrente non ha effettiva conoscenza della lingua italiana, e non ha raggiunto un significativo e serio inserimento sociale e lavorativo, a fronte della recente assunzione. Al riguardo, occorre evidenziare altresì che il riferimento alla omosessualità è irrilevante data l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante, per quanto esposto.

Nulla per le spese, dato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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