Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28686 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8335/2019 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Roma, in Via E.

Bombelli n. 29/b, presso lo studio dell’avvocato Verrastro Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Quadruccio Paolo, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Venezia, con decreto emesso il 30.1.19, ha rigettato il ricorso proposto da E.S., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto l’istanza di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, osservando che: era da escludere la protezione internazionale poiché le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, in quanto generiche e poco circostanziate, nonché in parte contraddittorie (in ordine all’episodio della casa che era stata bruciata da una setta legata ai culti universitari); non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria in quanto dalle fonti esaminate non si desumeva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, non essendo a tal fine sufficiente la dedotta attività lavorativa a termine e la partecipazione ad associazioni culturali, tenuto altresì conto del fatto che il ricorrente lavorava come operaio edile in Nigeria, dove si trova la sua famiglia. E.S. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 47 carte di Nizza, artt. 6 e 13 Cedu, poiché il decreto impugnato era stato emesso senza il doveroso ascolto del ricorrente.

Il secondo motivo deduce nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale immotivatamente omesso di pronunciarsi sull’istanza di audizione del ricorrente. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia fondato la valutazione della sua credibilità sulla base del solo verbale della Commissione territoriale, mentre era stato prodotto, unitamente al ricorso, un documento redatto dalla struttura di accoglienza, che aveva ospitato l’istante, in cui erano state esplicitate le sue ragioni riguardo alle critiche mosse dalla stessa Commissione, il cui esame era stato però omesso dal Tribunale.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poiché il Tribunale non aveva consentito al ricorrente di circostanziare la propria domanda, violando l’obbligo di cooperazione istruttoria, facendo peraltro un erroneo riferimento alle sette cultuali, desunto dalle fonti citate, per escludere la credibilità del ricorrente, mentre invece tali fonti riguardavano le società segrete tradizionali e le sezioni locali.

Il primo motivo è inammissibile alla luce dell’orientamento secondo il quale nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass., n. 21584/20; n. 22049/2020).

Nella fattispecie, infatti, il Tribunale non ha ritenuto necessaria l’audizione, con ampia motivazione sull’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, mentre la doglianza relativa all’omesso esame del documento redatto dal suddetto centro di accoglienza del ricorrente risulta privo di decisività.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti concernenti l’obbligo del giudice di procedere all’audizione del ricorrente; al riguardo, va rilevato che, nella fattispecie, non può configurarsi un’omessa pronuncia sulla mancata audizione, in quanto la decisione è da ritenere comunque implicita nella motivazione adottata dal Tribunale che ne ha escluso i presupposti con argomentazioni incensurabili in questa sede.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché diretto al riesame dei fatto inerenti all’interpretazione del contenuto delle fonti esaminate dal Tribunale circa la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. c), mediante la prospettazione di una diversa interpretazione del medesimo contenuto.

Nulla per le spese, dato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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