LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14655/2020 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesco Bonatesta, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappres. e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è
elett.te domic.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 6/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Bologna, con decreto emesso il 6.5.20, ha rigettato il ricorso proposto da G.C., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto l’istanza di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, osservando che: era da escludere la protezione internazionale poiché le dichiarazioni del ricorrente, anche se ritenute veritiere, non erano ascrivibili al novero dello status di rifugiato; era da escludere anche la protezione sussidiaria in quanto dalle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza nella regione di provenienza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria non essendo a tal fine sufficiente l’attività lavorativa svolta, a tempo determinato, in mancanza di altri indici di vulnerabilità.
G.C. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2 e art. 14, lett. b), non avendo il Tribunale effettuato la comparazione tra la situazione del paese di provenienza e la condizione di vita in cui versa attualmente il ricorrente.
Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, considerando la raggiunta integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, e per aver omesso di tener conto della situazione in cui verserebbe in caso di rimpatrio, anche alla luce dell’esperienza vissuta in Libia.
Il primo motivo è inammissibile, perché genericamente diretto al riesame dei fatti; al riguardo, il ricorrente lamenta la mancata comparazione tra la situazione attuale e quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio, ma senza allegare fatti specifici afferenti alla protezione internazionale e sussidiaria.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché generico. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato l’avvenuta integrazione sociale del ricorrente, ma non allega alcun fatto personale che ne sia espressione, né che sia indice di una condizione di vulnerabilità, anche con riferimento all’asserito transito in Libia. In particolare, il Tribunale ha fatto riferimento allo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato, mentre nel ricorso è contenuto, appunto, un generico riferimento all’avvenuta integrazione sociale.
Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021