Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28696 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21806/2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell’avvocato Zanacchi Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Montanari Federica, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 661/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino ivoriano K.A. – il quale aveva dichiarato di provenire dalla città di Danané e di temere, in caso di rimpatrio in Costa d’Avorio, di essere arrestato dalla polizia ivoriana, in quanto ingiustamente accusato di furto (rectius appropriazione indebita) delle somme di denaro (per circa sei milioni di franchi) che il datore di lavoro gli aveva affidato insieme ad altri tre colleghi e che in realtà erano state consegnate ai banditi che li avevano assaliti lungo la strada, ferendo un suo collega con il calcio del fucile – ritenendo non credibile il racconto, escludendo la protezione sussidiaria sulla base di COI aggiornate al 2019 e non riconoscendo la protezione umanitaria poiché, nonostante il percorso di integrazione realizzato sul versante del volontariato, non emergevano profili di vulnerabilità personale né era possibile fare alcuna valutazione comparativa in ragione della rilevata inattendibilità del narrato.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi di ricorso per cassazione, corredati da memoria tardiva. Il Ministero intimato ha depositato un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

Che:

2.1. Con il primo motivo si denunzia la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”, in quanto la corte d’appello non avrebbe “applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008” né “valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007 all’art. 3, comma 5”.

2.2. Il secondo mezzo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli: art. 10 Cost., comma 3; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,11,14,17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, anche con riferimento alla mancata concessione della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c); il tutto in base ad una serie di rilievi in base ai quali, tra l’altro (seguendo l’ordine espositivo del ricorso): “non corrisponde al vero che il racconto del sig. K.A. non sia coerente né plausibile”; doveva essere valutata la sua vulnerabilità per aver lasciato il Paese d’origine quando non aveva ancora compiuto 22 anni; “e’ evidente che il Giudice di primo grado non abbia tenuto conto di quanto prescriva il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in tema di raccolta delle prove”; “la situazione della Costa d’Avorio presenta quei caratteri di “violenza indiscriminata” tale da giustificare il diritto alla protezione sussidiaria”, come si evincerebbe “facilmente dalle principali fonti internazionali” (rapporto Amnesty International 2016/2017 e 2017/2018; rapporto Human Rights Watch 2017); “al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Bologna, non può sottacersi la ricchezza di particolari dell’articolata vicenda narrata dal ricorrente”.

2.3. Il terzo motivo torna a denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, per avere tanto il tribunale quanto la corte d’appello trascurato “che il ricorrente, prima di giungere in Italia, è transitato in Libia”, dove sarebbe stato “sequestrato e portato in un campo di prigionia, dove è rimasto segregato per cinque settimane, è stato maltrattato e ha sofferto la fame”, con conseguente carenza di motivazione sul punto.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in uno alla violazione degli artt. 2,32 e 35 Cost., poiché tale diniego “non può essere il frutto di un automatismo conseguente al rigetto delle due domande principali”, a ciò aggiungendosi che, “in Costa d’Avorio, la situazione generale di insicurezza, insufficiente rispetto dei diritti umani fondamentali, è evidenziata da tutte le organizzazioni internazionali, e che numerose sentenza (…) riconoscono proprio per questo motivo la protezione umanitaria”; inoltre i giudici di entrambi i gradi si sarebbero “limitati a dichiarare che lo svolgimento in Italia di attività lavorativa è indicativo del meritevole impegno del ricorrente per integrarsi positivamente nella società italiana, ma non è sufficiente per configurare quei seri motivi che possono fondare il riconoscimento della protezione umanitaria”, laddove “il ricorrente, che in Italia conduce un’esistenza dignitosa (circostanza comprovata dalla documentazione lavorativa), si troverebbe, in caso di ritorno nel suo paese, a dover fronteggiare la situazione di difficoltà economica, trovandosi, al rientro in Costa d’Avorio, completamente privo di mezzi di sussistenza, non avendo più un’occupazione lavorativa stabile”.

3. Tutti i motivi sono affetti da plurime ragioni di inammissibilità.

3.1. In particolare, le censure genericamente mosse con il primo motivo sulla valutazione di non credibilità del ricorrente, espresse dai giudici di entrambi i gradi del giudizio, si risolvono in una inammissibile confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex plurimis, Cass. 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), essendo stato ripetutamente chiarito che la valutazione di inattendibilità espressa ai fini della protezione internazionale, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr. Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018), come risulta nel caso di specie, alla luce delle puntuali ragioni esplicitate da pag. 4 a pag. 6 della sentenza impugnata.

3.2. Analogo vizio inficia il secondo motivo sulla protezione sussidiaria, che, oltre ad integrare censure meritali – come tali sottratte al sindacato di legittimità (Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016) – si fonda su COI meno aggiornate di quelle valutate dalla corte d’appello (v. rapporti USDOS e EASO del 2019 citati a pag. 6).

3.3. Il terzo motivo sulla protezione umanitaria – che di fatto lamenta una “carenza di motivazione” – fa riferimento a circostanze di fatto senza indicare se, quando e come esse siano state allegate nel corso del giudizio difetta di specificità; e comunque difetta di specificità sulle eventuali conseguenze traumatiche della riferita permanenza in Libia, paese di transito nel quale sarebbe rimasto circa un paio di mesi e con il quale non viene in evidenza un “legame significativo” (ritenuto necessario proprio da Cass. 2960/2020, citata a pag. 17 del ricorso).

3.4. Il quarto motivo, che parimenti non rispetta i canoni della censura motivazionale – per cui, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente è onerato di indicare, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U., 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020) – manca di autosufficienza sulla effettiva integrazione raggiunta in Italia e, soprattutto, non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata (cui ascrive, a pag. 23, affermazioni in realtà non rinvenibili nella relativa motivazione), specie sui profili di vulnerabilità, che pretende erroneamente di trarre, in generale, dalle condizioni di estrema difficoltà economica e sociale del Paese d’origine, quasi si trattasse di una prova in re ipsa della inadeguatezza delle sue condizioni di vita personali in Costa d’Avorio.

4. Sul punto va richiamato l’orientamento pacifico di questa Corte per cui, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U., 29459/2019) – occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), non potendo concedersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

5. In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata supera ampiamente la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 22232/2016; Cass. 13977/2019) ed il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dai giudici di merito (Cass. Sez. U., 34476/2019).

6. L’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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