LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25268/2020 proposto da:
D.K., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell’avvocato Zanacchi Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Montanari Federica, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1008/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino nigeriano D.K. – il quale aveva raccontato di essere ricercato sia dal gruppo terroristico ***** (cui si era avvicinato, attraverso un uomo indicatogli dal fratello C., dopo essere stato aggredito dai fratellastri che non credevano alla sua dichiarazione di rinunciare all’eredità del padre, ma dal quale era fuggito per non partecipare ad un attentato in cui volevano coinvolgerlo), sia dai familiari dei due amici uccisi da esponenti di ***** (che non erano riusciti ad ottenere informazioni da loro su dove egli si trovasse), sia dalla polizia (che non aveva creduto alle testimonianze dei vicini e alla rivendicazione dell’uccisione dei due giovani da parte di *****) – ritenendo non credibile il racconto, escludendo la protezione sussidiaria sulla base delle COI raccolte sulla regione di provenienza (Delta State) e non riconoscendo la protezione umanitaria – che in appello era stata fondata sulla “nuova argomentazione” della situazione di povertà della Nigeria – per non essere emersi né una condizione di stabile integrazione in Italia, né un qualche radicamento in Libia, dove il ricorrente aveva lavorato per sei mesi in un autolavaggio, senza che fossero risultate conseguenze apprezzabili di quel transito in caso di rimpatrio nel paese d’origine.
2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato ha depositato un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
Che:
2.1. Con il primo motivo si denunzia la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”, in quanto i giudici di entrambi i gradi di giudizio non avrebbero “applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008” ed avrebbero “sottovalutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, tanto più alla luce di un articolo di giornale, prodotto in allegato al ricorso per cassazione.
2.2. Il secondo mezzo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli: art. 10 Cost., comma 3; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,11,14,17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, anche con riferimento alla mancata concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), in quanto sarebbe chiaro che il rientro in patria del ricorrente, “ricercato dal gruppo armato ***** e dai familiari dei due ragazzi uccisi, comporterebbe per lui l’arresto e la compressione delle sue libertà civili”, stante la corruzione che notoriamente caratterizza il sistema giudiziario nigeriano; e sarebbe altresì “pacifico e confermato da plurime fonti che (…) anche le condizioni di vita della zona da cui proviene il ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti, non possono ritenersi esenti da possibili conflitti di matrice religiosa e economica”.
2.3. Il terzo motivo torna a denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, per non avere la corte d’appello considerato che il ricorrente sarebbe transitato in Libia, e di là fuggito “a causa della pericolosità di quel paese legato anche al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana”, con conseguente carenza di motivazione sul punto.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in uno alla violazione degli artt. 2,32 e 35 Cost., poiché tale diniego “non può essere il frutto di un automatismo conseguente al rigetto delle domande principali”, a ciò aggiungendosi che, come testimoniato dalla ulteriore documentazione allegata al ricorso, il ricorrente si è “impegnato a trovare un’occupazione lavorativa” e, conducendo in Italia “un’esistenza dignitosa (circostanza comprovata dalla documentazione lavorativa), si troverebbe, in caso di ritorno nel suo paese, a dover fronteggiare la situazione di difficoltà economica, trovandosi, al rientro in Nigeria, completamente privo di mezzi di sussistenza, non avendo più un’occupazione lavorativa, né dei familiari in grado di sostenerlo ed aiutarlo ed inoltre sarebbe bruscamente interrotto il percorso di stabile integrazione sociale fin qui raggiunto”.
3. Tutti i motivi sono affetti da plurime ragioni di inammissibilità.
3.1. In particolare, le censure genericamente mosse con il primo motivo sulla valutazione di non credibilità del ricorrente, espresse dai giudici di entrambi i gradi del giudizio, si risolvono in una inammissibile confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex plurimis, Cass. 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), essendo stato ripetutamente chiarito che la valutazione di inattendibilità espressa ai fini della protezione internazionale, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr. Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018), come risulta nel caso di specie, alla luce delle puntuali ragioni esplicitate alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, senza che possa considerarsi il documento prodotto solo in questa sede.
3.2. Analogo vizio inficia il secondo motivo, nel quale, ai fini della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non si tiene nella dovuta considerazione il giudizio di non credibilità espresso dai giudici di merito, e, con riferimento ai presupposti di cui alla successiva lett. c), si trascrivono brani di COI sulla situazione della Nigeria prive di data, apparentemente tratte da altre decisioni di merito o dal sito “*****” – il quale costituisce una fonte che fornisce dati incompleti e cronologicamente generici, destinati a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale (Cass. 3357/2021), la cui funzione non coincide, se non in parte, con quella perseguita nei procedimenti indicati (Cass. 8819/2020; conf. Cass. 20334/2020) – dalle quali comunque non si evince la prova di una situazione di violenza generalizzata nel Delta State; anche in questo caso si tratta, comunque, di censure meritali, come tali sottratte al sindacato di legittimità (Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
3.3. Il terzo motivo sulla protezione umanitaria – che di fatto lamenta una “carenza di motivazione” – è generico, poiché con riguardo alla Libia si limita ad allegare, sulla base di un report di Amnesty International del 2016/2017, “la pericolosità di quel paese legato anche al trattamento brutale riservato agli immigrati”, senza che venga in rilievo quel “legame significativo” con il paese di transito, ritenuto necessario proprio da Cass. 2960/2020, citata a pag. 20 del ricorso.
3.4. Il quarto motivo, che parimenti non rispetta i canoni della censura motivazionale – per cui, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente è onerato di indicare, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U., 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020) – è generico, attiene al merito e si sostanzia in un irrilevante excursus di altre decisioni di merito.
4. Al riguardo va comunque richiamato l’orientamento pacifico di questa Corte per cui, ai fini della protezione umanitaria astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U., 29459/2019) – occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), non potendo concedersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).
5. In ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata supera ampiamente la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 22232/2016; Cass. 13977/2019) ed il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dai giudici di merito (Cass. Sez. U., 34476/2019).
6. L’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.
7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021