Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28698 del 18/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27370/2020 proposto da:

A.T., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanbattista Scordamaglia, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Procura della Repubblica di Reggio Calabria;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino pakistano A.T., n. *****, arrivato in Italia nel 2015, il quale aveva dichiarato di essere perseguitato da appartenenti al partito *****, quale sostenitore dell’opposto partito popolare *****, poiché nelle elezioni comunali del 2015 aveva collaborato alla campagna elettorale con il fratello, rimasto ucciso in un agguato di dieci uomini del ***** che egli aveva debitamente denunciato – come da allegata copia della denuncia, munita di traduzione – e per questo, dopo il funerale, lo avevano rapito e imprigionato per due/tre giorni, sotto minaccia di morte (e subendo la rottura di una spalla) nel tentativo di convincerlo a ritirare la denuncia; egli in quell’occasione aveva promesso di farlo solo per conseguire la liberazione, volendo in realtà denunciare anche questa seconda aggressione; tuttavia era stato sconsigliato dal farlo dai suoi familiari e, continuando le pressioni di quegli uomini perché ritirasse la denuncia, si era determinato a fuggire dal Pakistan. 1.1. La corte territoriale ha circoscritto il giudizio di non credibilità formulato dal tribunale, ritenendo accertati i contenuti della denuncia, ma hanno continuato a ritenere non attendibili gli ulteriori contenuti del racconto (come l’episodio del rapimento), in quanto non coerenti con il fatto che il ricorrente aveva “ritirato la denuncia (come promesso ai rapitori)” (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

1.2. Di conseguenza, ha escluso lo status di rifugiato per assenza di una persecuzione legata alle opinioni politiche del ricorrente, il quale – si legge in sentenza – ha “subito minacce dalle persone ritenute responsabili della morte del fratello affinché ritirasse la denuncia”, senza però essere iscritto al partito popolare, di cui non conosceva nulla, limitandosi ad aiutare il fratello nell’attività di propaganda, chiedendo il voto e affiggendo manifesti elettorali; inoltre, aggiungono i giudici d’appello, “le minacce subite dal ricorrente” non provengono dai soggetti indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 (a) Stato; b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili ex lett. a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione), “posto che, se i responsabili dell’omicidio del fratello avessero goduto della protezione degli organi statuali (circostanza peraltro mai affermata dall’appellante) non avrebbero avuto bisogno di rapire e minacciare A., per costringerlo a ritirare la denuncia sporta nei loro confronti” (v. pag. 4 della sentenza); infine, dopo le elezioni del 2018 il ***** non è più partito di maggioranza della Camera.

1.3. La protezione sussidiaria – valutata indistintamente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 – è stata esclusa sulla base di varie fonti non meglio individuate, oltre al rapporto di Amnesty International 2016-2017, attestanti che il Punjab è una delle regioni più sicure del Pakistan, che il paese “dispone di un apparato di sicurezza statuale che controlla gran parte del territorio” e che in Pakistan “esiste un sistema penale pienamente funzionante” (v. pag. 4-5 della sentenza).

1.4. Il diniego della protezione umanitaria è invece derivato dalla ritenuta insussistenza (e mancata allegazione) di quel rischio di vendette private che il ricorrente ha evidenziato in generale per i cittadini pakistani (come da giurisprudenza allegata), giacché, afferma la corte d’appello, egli “ha ritirato la denuncia”, per cui il rischio di essere ucciso non sarebbe attuale.

1.5. Infine, non emergerebbero né l’integrazione sociale e lavorativa, né particolari profili di vulnerabilità.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato ha depositato un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza; anche il restante intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

2.1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – con riferimento ai profili di credibilità – e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27. In particolare: si rimarca il contenuto della denuncia prodotta, a conferma di gran parte delle circostanze narrate (le più gravi, peraltro); si lamenta la contraddittorietà della motivazione ed il fatto che la non credibilità del racconto sia stata fondata su aspetti marginali; si deduce che, a fronte delle prove documentali fornite, il giudicante, per superare le rilevate contraddizioni del narrato, avrebbe potuto e dovuto procedere all’audizione del ricorrente, mentre vi sarebbe stata una totale inerzia istruttoria; si osserva inoltre che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, “e’ irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni”, come appunto avvenuto nel caso di specie, in cui “i membri del ***** che hanno ucciso il fratello hanno poi rapito e costretto all’espatrio il richiedente”, che è quindi un perseguitato perché erroneamente ritenuto un attivista del *****; si sottolinea che il giudicante non avrebbe nemmeno esaminato le COI sul Pakistan attestanti l’esistenza di lotte fra i partiti politici che creano uno stato di caos e insicurezza generale, non adeguatamente contrastate dalle istituzioni del luogo; si adduce infine il mancato esercizio dei poteri-doveri officiosi di indagine (Cass. 2355/2020).

2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 14, sulla protezione sussidiaria, sul rilievo che, essendo stato il fratello del ricorrente ucciso per ragioni politiche ed avendo quest’ultimo subito minacce per ritirare la denuncia presentata, si sarebbe dovuta verificare l’effettiva capacità del Pakistan di proteggere i cittadini che si trovano in simili condizioni; in ogni caso il ricorrente sarebbe stato vittima di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 14 cit., lett. b), (si vedano il rapimento, la rottura della spalla, le minacce); le COI citate dalla Corte d’appello non sarebbero infine aggiornate.

2.3. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1989, art. 5, sulla protezione umanitaria: tutte le vicende personali narrate configurerebbero quantomeno una vulnerabilità personale del ricorrente, ma anche questo aspetto non sarebbe stato minimamente preso in considerazione.

3. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

3.1. Invero, la motivazione della corte territoriale sulla non credibilità del ricorrente appare fondata su aspetti alquanto marginali, rispetto alla prova documentale fornita (v. contenuto della denuncia riportato a pag. 3 del ricorso), senza che quegli aspetti siano stati oggetto di chiarimento in sede di audizione.

3.2. Peraltro, la stessa corte d’appello finisce per attribuire certezza anche alla seconda parte del racconto, relativa alle minacce subite per ritirare la denuncia (v. pag. 4 della sentenza). Al riguardo appare evidente come l’intera motivazione della sentenza impugnata poggi sull’equivoco significato attribuito al “ritiro” della denuncia, che la corte territoriale riconduce all’effetto delle minacce subite dai soggetti denunziati, piuttosto che all’attività prodromica alla sua produzione in sede giudiziale. Anche sul punto sarebbe stato opportuno un approfondimento istruttorio, che però è mancato, nonostante i dettagli forniti nel racconto del ricorrente sulle motivazioni che lo avevano indotto a mostrare adesione alle richieste subite sotto minaccia di morte, al fine di sporgere ulteriore denunzia per i crimini commessi.

3.3. Anche le scarne C.O.I. citate dai giudici di merito riguardano in generale l’aspetto di pretesa sicurezza interna del Pakistan, con specifico riguardo alla lotta contro il terrorismo, senza un approfondimento sul tema delle lotte partitiche, che pure costituiva l’aspetto qualificante della vicenda narrata.

4. Ebbene, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, prevede che l’esame della domanda debba svolgersi in cooperazione con il richiedente e tenendo conto di tutta la documentazione da questi allegata in ottemperanza del proprio obbligo di collaborazione, dovendo il giudice svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda e nella valutazione complessiva delle risultanze istruttorie (Cass. 6231/2021, 23891/2020, 13944/2020).

4.1. Costituisce poi principio costantemente affermato da questa Corte che la valutazione della credibilità del richiedente, da effettuare alla stregua dei criteri indicati dall’art. 3 cit., non può fondarsi su elementi secondari del racconto, né sull’opinione soggettiva del giudice, e non deve essere condotta in via atomistica, dovendo invece basarsi su una disamina complessiva della vicenda narrata (ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 13944 del 2020).

4.2. Di tali principi la corte d’appello non ha fatto buon governo, in quanto, pur dando atto del dettagliato racconto del richiedente, e dei significativi riscontri documentali da questi forniti, ne ha escluso la credibilità valorizzando aspetti secondari senza approfondire gli aspetti più qualificanti, attraverso la necessaria integrazione istruttoria officiosa, che avrebbe consentito l’apprezzamento di tutte le informazioni generali e specifiche fornite e acquisibili (cfr. Cass. 10751/2021; Cass. 2875/2018, 14998/2015).

4.3. In definitiva, sono rimasti disattesi i criteri di valutazione della credibilità, che richiedono di considerare lo sforzo del migrante teso a circostanziare la domanda, gli elementi in suo possesso (nella specie, in particolare, la pertinente documentazione prodotta), la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese e la data di presentazione della domanda (Cass. 6925/2021; cfr. Cass. 11925/2020, 21142/2019), oltre all’acquisizione da parte del giudice, in adempimento del proprio potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa, di COI aggiornate ai fini della valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine del richiedente, alla luce della specifica vicenda narrata (Cass. 14674/2020, 19716/2018, 26921/2017).

4.4. In questa prospettiva, la ricostruzione dei fatti non risulta chiara e la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi raggiungere quella soglia del “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 22232/2016; Cass. 13977/2019), tanto più in difetto di un compiuto esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa (Cass. 14674/2020, 19716/2018, 26921/2017) ai fini della protezione internazionale e con i possibili riflessi sull’invocata protezione umanitaria.

5. Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472