LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38162-2019 proposto da:
Z.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TRANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4751/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dai Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
La CTR della Campania con sentenza nr 4751/2019 rigettava l’appello proposto da Z.G.M. nei riguardi delle Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato dichiarato improcedibile il ricorso in quanto presentato prima della scadenza dei 90 giorni. Il giudice di appello riteneva corretto il ragionamento seguito dal primo giudice ritenendo che il nuovo testo dell’art. 17 bis come modificato ad opera del D.Lgs. n. 156 del 2015 si estendeva a tutte le controversie tributarie anche nel caso in cui in giudizio fosse un ente impositore diverso dall’Agenzia delle Entrate.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate -riscossione. Con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, commi 2 e 3.
Si rileva che la CTR avrebbe disapplicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, comma 3 dichiarando l’improcedibilità del ricorso senza considerare che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, comma 3 in caso di deposito prima della scadenza dei 90 giorni non è prevista alcuna decadenza o preclusione ma solo la necessità di rinviarlo senza poi considerare che alla data dell’udienza di trattazione di primo grado erano già trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 137 c.p.c. e s.s., dell’art. 2948 c.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti attinente alle censure di nullità della cartella ab origine per omessa motivazione, mancata o inesistente notifica dell’avviso di accertamento indicato in cartella nonché violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 137 c.p.c. e s.s., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nonché dell’intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere l’imposta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.
Il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 17 bis, comma 2 prevede che “Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.
Il comma successivo stabilisce che “Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo”.
Ne consegue che nel caso di presentazione del ricorso prima dei 90 giorni la CTP non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso ma avrebbe dovuto rinviare la trattazione qualora alla prima udienza di trattazione sì fosse tenuta senza il rispetto dei predetti termini.
Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla competente Commissione tributaria regionale per l’esame dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021