LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 181-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SICOB SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4123/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dai Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4123 del 2019, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, sez distaccata di Salerno dichiarava l’inammissibilità dell’Agenzia delle entrate Riscossione,quale successore di Equitalia del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 1, comma 3 avverso la sentenza della CTP di Salerno che aveva accolto l’impugnativa proposta da Sicob s.r.l. relativa ad una cartella di pagamento riguardante Ires e sanzioni per l’anno di imposta 2006.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’agente per la riscossione sia era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, come modificato del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9 e del D.Lgs. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8 sicché l’appellante doveva ritenersi privo della legittimazione processuale.
L’intimata non si è costituita.
Ritenuto che:
La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies e D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016 nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies convertito in L. n. 58 del 2019 in relazione, comma 1, n. 4 c.p.c.
Sostiene infatti che alla luce del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies convertito in L. n. 58 del 2019 (norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-riscossione) non si può dubitare della legittimità della costituzione in giudizio di Ader tramite avvocati del libero foro laddove non si verta in ipotesi di patrocinio riservato all’Avvocatura dello Stato secondo la convenzione.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza depositata in data 14.5.2019 e non notificata.
Detto ricorso è stato infatti notificato in via telematica alla parte intimata in data 16.12.2019, primo giorno non festivo (il 15.12.2019 cadeva di domenica).
Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonché del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017 Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto:
“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:
– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato citato R.D. n. 1933 del 1933, art. 43, comma 4, di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l’inammissibilità dell’Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.
La sentenza va cassata e rinviata alla Ctr della Campania, sez distacacta di Salerno,che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania sez distaccata di Salerno, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021