Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28710 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35560-2019 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA, 16, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MAGRI’, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3215/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Carmine I. ricorre in cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza nr 3215/2019 con la quale la CTR della Campania ha respinto l’appello del contribuente relativamente ad una controversia concernente l’annullamento dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione ai fini dell’Irpef, Irap ed Iva sul rilievo che l’amministrazione non era onerata al deposito della delega di firma al funzionario.

L’amministrazione finanziaria si è costituita solo formalmente.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la CTR accolto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado emessa sulla base di un documento non allegato all’avviso di accertamento.

Si sostiene che la delega alla sottoscrizione avrebbe dovuto essere allegata già all’avviso di accertamento per consentire al contribuente di rilevare eventuali vizi.

Con un secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si afferma che la Disposizione di servizio nr 30/2015 con la quale il Direttore Provinciale conferma le deleghe attribuite con le disposizioni appresso indicate non sarebbe una delega.

Si osserva che con tale atto vengono richiamate una serie di disposizioni, ventitre, impartite negli anni dal 2011 al 2015 dai direttori provinciali succedutesi in quell’arco temporale con le quali sarebbero state molto probabilmente attribuite meglio specificate deleghe senza che sia dato sapere, sulla scorta dei dati ivi contenuti, quali deleghe sarebbe state conferite e a quali funzionari specie con riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente.

Il primo motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, nel disciplinare gli aspetti formati e sostanziali del provvedimento amministrativo di accertamento, statuisce che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. L’ultimo comma della stessa disposizione espressamente prevede poi che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del comma 2”. La norma non richiede, tuttavia, che la delega venga esibita al contribuente, ma semplicemente ne esige l’esistenza, trattandosi di atto che ha rilevanza meramente interna che non incide sul merito dell’atto impositivo.

Come recentemente confermato da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 29002/19; n. 11013/2019 e n. 8814/2019), non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né della sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire – come nel caso di specie anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

E’ poi pacifico che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una “delega potere di firma” e non può dunque applicarsi ad essa la disciplina dettata per la “delega di funzioni” cui si riferisce espressamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, il quale prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 29002/19; n. 8814/2019, entrambe citate).

Le critiche mosse pertanto non incidono sull’efficacia del provvedimento, non essendo in contestazione la titolarità della funzione e la conseguente legittimità dell’atto”(Cass. 2020 n. 28118).

I principi sopra illustrati sono stati correttamente applicati dalla CTR la quale ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta legittima la sottoscrizione apposta in calce all’atto impugnato.

Con riguardo al secondo motivo se ne deve rilevare l’inammissibilità.

Quanto invece all’ulteriore doglianza circa il contenuto della delega (durata, molteplicità e generalità degli incarichi ecc.) il ricorso, non essendo riportati i passaggi decisivi dell’atto dai quali dovrebbe desumersi l’assenza di contenuti essenziali dello stesso o la presenza di caratteristiche incompatibili con i principi regolanti la delega D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 invocato, è privo di autosufficienza non consentendo alla Corte di apprezzare il contenuto e la legittimità della delega medesima in relazione ai profili sollevati nel ricorso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento dell’attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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