Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28722 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 8251 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

Equitalia Nord S.p.A., persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. Giuseppe Fiertler, nel cui studio in Roma, Via Andrea Millevoi, n. 81, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dall’Avv. Gianmarco Tardella e dall’Avv. Nicola Maria Boella, anche disgiuntamente, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Giovanni Nicotera, n. 29;

– controricorrente –

e Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 4292/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata il 05.08.2014;

udita nella camera di consiglio del 09.07.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia ha confermato quella resa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in data 22.5.2013 pronunciata su ricorso proposto da M.G. avverso due iscrizioni a ruolo esattoriale e successiva iscrizione ipotecaria.

A fondamento del ricorso il contribuente aveva dedotto di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento dalle quali era scaturita la successiva iscrizione.

Con concorde valutazione i giudici di merito hanno ritenuto che, essendo residente il M. a Padova sin dal 1999, le cartelle di pagamento, così come l’iscrizione ipotecaria, non avrebbero potuto essere notificate (come invece avvenuto nel caso di specie) a Milano, presso un’abitazione secondaria, né potevano essere ricevute da persona non abilitata alla ricezione della corrispondenza.

Peraltro, l’iscrizione ipotecaria riguardava immobili siti a Padova e ciò rendeva ulteriormente ingiustificata l’iscrizione e la notifica in luogo diverso da quello di residenza.

Il ricorso veniva considerato tempestivo in considerazione del fatto che il contribuente non aveva mai avuto piena cognizione della notifica delle cartelle e dell’iscrizione ipotecaria.

Solo nel mese di marzo 2012 era venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo.

Tanto premesso, il ricorso veniva ritenuto ammissibile e procedibile né poteva ritenersi fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Concessionario.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Nord S.p.A. per tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 221 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Gli atti dei quali si controverte sono stati notificati al contribuente presso il suo domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria coincidente con quello comunicato dall’Ente impositore.

Le notifiche sono state effettuate a mani di familiari conviventi qualificatisi come tali, per come riportato negli avvisi di ricevimento che costituiscono piena prova fino a querela di falso (non proposta nel caso in esame).

Onde verificare la dimora effettiva di un soggetto, occorre avere riguardo alla situazione di fatto, a nulla rilevando la circostanza che la residenza o il domicilio anagrafico siano differenti.

A tal fine non è sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la produzione di un certificato anagrafico.

2. Il secondo motivo contiene la censura di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 27, e artt. 56 art. e 267 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sul punto viene dedotta “insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione circa le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dall’Agente della riscossione”.

In particolare, nelle controdeduzioni depositate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano era stata eccepita l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda in quanto tardiva ed inoltre l’incompetenza per territorio della Commissione adita.

Le questioni erano state riproposte in appello, lamentando anche l’omessa decisione sul punto da parte della CTP, ma la CTR aveva, da un lato, ritenuto tempestivo il ricorso dopo avere dato atto che il contribuente era venuto a conoscenza degli atti impugnati nel marzo 2012 ed aveva proposto opposizione avverso cartelle ed iscrizione quattro mesi dopo, ossia dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

In ordine alla eccepita incompetenza territoriale, lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove è stato prima affermato che “tutto doveva essere notificato a Padova e non a Milano” e poi è stata confermata la competenza territoriale della Commissione milanese.

3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Essendosi regolarmente formato il ruolo attraverso la rituale notifica delle cartelle di pagamento, l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi regolare e pienamente efficace.

4. E’ fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla intempestività del ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e l’iscrizione ipotecaria oggetto del presente procedimento.

Nel caso di specie, secondo quanto emerge da pag. 4 a pag. 6 del controricorso nel marzo del 2012 il contribuente è venuto a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria scaturente dall’iscrizione a ruolo per la quale erano state emesse cartelle di pagamento che non erano state pagate.

Da tale data è iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ai fini dell’impugnazione del ruolo e dell’iscrizione ipotecaria dei quali il M. è stato reso edotto.

Non rileva, ai fini della decorrenza del termine, la circostanza che il contribuente abbia chiesto, nella sequenza temporale descritta a pag. 5 del controricorso, reiterate informazioni in relazione all’iscrizione a ruolo ed alle cartelle di pagamento alle quali si riferiva quell’iscrizione in quanto non si tratta di cause sospensive del termine per proporre l’impugnazione.

Da ciò deriva che l’opposizione proposta in data 10.7.2012 deve ritenersi tardiva.

Occorre dare seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il ricorso contro l’estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione “tipico” successivamente notificatogli” (Cass. Sez. 5, n. 23076 del 17 settembre 2019).

Nel caso di specie è la stessa ricostruzione del contribuente che attesta l’avvenuta conoscenza nel marzo 2012 dell’iscrizione ipotecaria conseguente all’iscrizione a ruolo alla quale aveva fatto seguito la notifica delle cartelle esattoriali.

Alla tardività del ricorso in opposizione originario consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso originario.

Gli altri motivi di ricorso per cassazione possono ritenersi assorbiti.

5. Le spese di lite, in ragione della natura della decisione e delle questioni esaminate, possono essere compensate con riguardo all’intero giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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