Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28725 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25786/2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., C.V., C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BERLIRI;

– controricorrenti –

contro

G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 710/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro C.L., C.R., C.V. e G.R., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in *****.

Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

L’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,2,3,4, e 5; come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonché la violazione della L. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, L. n. 890 del 1982, nonché art. 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.

Il motivo è fondato.

Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Orbene, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle SU appena ricordate, ma non questo risulta meritevole di cassazione.

Si impone preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c., e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio-cfr. Cass. n. 7774/2020-.

Tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Ciò premesso, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza in atti della sentenza della CTP depositata il 13.9.2016; una sorta di elenco delle raccomandate inviate in un certo giorno dalla Nexive, senza alcuna firma da parte del ricevente; nell’atto di costituzione dei contribuenti del 8.5.2017 si dà atto che l’appello dell’Agenzia è stato notificato in data 10.3.2017.

E’ dunque in atti una attestazione relativa alla data di notifica dell’appello, e conseguentemente deve ritenersi raggiunta la prova della sua tempestività giacché è stato notifica nel termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza risalente al 13.9.2016.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso in appello era dunque tempestivo.

La sentenza va cassata per l’esame dei motivi rimasti assorbiti dalla pronuncia di rito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugna e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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