Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28728 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15703-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente – I/

contro

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, rappresentata e difesa dagli avvocati CERIANA ENRICO e LUMINI PAOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 536/2014 della COMM. TRIB. REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 536/10/14 depositata il 17.12.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, Cons. Mele Francesco.

RILEVATO

Che.

– La Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2006 e 2007, con i quali -sulla ritenuta premessa della imponibilità delle operazioni di leasing immobiliare poste in essere nei confronti di soggetti esportatori abituali, diversamente dall’operato della Banca che aveva assoggettato le operazioni in parola al regime fiscale previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c) – era contestato l’assoggettamento al regime di non imponibilità IVA previsto dalla menzionata disposizione in uno alla dichiarazione infedele per le minori imposte dovute.

– La Commissione Tributaria Provinciale di Udine -nel contraddittorio tra le parti, previa riunione dei ricorsi- accoglieva gli stessi parzialmente, limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni, pronunciando sentenza che era gravata di appello principale ad opera della Banca e appello incidentale ad opera dell’Ufficio.

Per quanto ancora di interesse, la CTR accoglieva l’appello principale (assorbito l’incidentale) sul punto centrale della questione controversa della applicabilità -ritenuta dal secondo giudice- del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c).

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste, con controricorso -illustrato da memoria – la Banca.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso consta di un unico articolato motivo che reca: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 1 e comma 2, n. 2, e art. 8, comma 1, lett. c); 5 parr. 1 e 4 lett. b) Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE (oggi, art. 14, parr. 1 e 2 lett. b) Direttiva 2006/12/CE); 1325 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla resistente, per violazione del principio di autosufficienza, per la asserita richiesta di nuovo esame del merito della controversia e per la dedotta omessa osservanza dei criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti (ex art. 1362 c.c. e ss.), a ragione del fatto che l’oggetto del contendere -avente natura squisitamente giuridica- ruota intorno alla qualificazione giuridica delle operazioni per cui è causa in relazione alla tipologia di leasing in esse ravvisabile e, conseguentemente, all’assoggettabilità o meno delle stesse al regime di non imponibilità IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1.

Passando al merito della censura in commento, si osserva che la ricorrente denuncia la erroneità della sentenza per non avere la CTR inquadrato i contratti di leasing immobiliare stipulati dalla contribuente con i propri clienti nello schema del leasing immobiliare traslativo, ma piuttosto incorrendo in errore- in quello del leasing di godimento.

La sentenza impugnata – si legge nel ricorso – “consente di riconoscere la non applicabilità dell’Iva ad operazioni poste in essere con esportatori abituali che vanno chiaramente qualificate come cessioni di beni immobili (escluse da tale agevolazione) e non come prestazioni di servizi”; secondo l’Agenzia poi “La CTR avrebbe quindi dovuto…..riconoscere che nella fattispecie, essendo stati pacificamente stipulati dei leasing immobiliari, si erano avute cessioni di beni immobili e non prestazioni di servizi, sicché il fatto che cessionari fossero esportatori abituali non poteva consentire alla cedente società di leasing di omettere l’applicazione dell’Iva, essendo ciò vietato dal letterale disposto dell’art. 8, comma 1, lett. c) citato”, atteso che contratti ripresi a tassazione presentavano tutte le caratteristiche del leasing immobiliare traslativo, e non del leasing (mobiliare) di godimento”.

Ritiene il collegio di uniformare la presente decisione ai principi sanciti, per ultimo, da questa Corte con la sentenza n. 535 del 14.1.2021, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “il contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un’area fabbricabile implica il trasferimento all’utilizzatore della disponibilità economica dell’immobile ed e’, pertanto, equiparabile all’acquisto di beni e non già all’acquisizione di servizi; ne consegue l’inapplicabilità del regime di sospensione di imposta di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 2, giusta l’esclusione di cui al comma 1, lett. c), della menzionata disposizione.”.

Con la menzionata sentenza, la Corte ha preso le mosse dalla precedente decisione n. 12457 del 10.5.2019 che si è espressa in modo conforme alla precedente sentenza n. 20951 del 16.10.2015 -riconoscendo ai principi ivi affermati una portata generale non contraddetta dall’oggetto (diverso) della controversia da tale sentenza decisa (condizioni per il rimborso dell’eccedenza detraibile)- laddove ha affermato che “in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c), l’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile d’importo superiore ad Euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all’acquisto di un bene d’investimento anche prima del diritto di riscatto, conformemente all’orientamento della Corte di Giustizia nelle sentenze del 2 luglio 2015 in C-209/2014 e del 16 febbraio 2012 in C-118/2011”.

La sentenza ha quindi deciso nei termini sopra trascritti la fattispecie portata all’esame della Corte nella quale “si tratta di stabilire se con i contratti di leasing per cui è causa” la contribuente “abbia acquisito i fabbricati per cui è causa ovvero soltanto una prestazione di servizi: in quest’ultimo caso, infatti, l’acquisizione di servizi da parte della società di leasing implicherebbe l’applicazione del menzionato regime d’imposta; nel primo caso, invece, il predetto regime sarebbe escluso, trattandosi di cessione di fabbricati o aree fabbricabili, con conseguente assoggettabilità ad IVA”.

Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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