LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12074-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CAFFE’ CENTRALE DI C.A. & C. SNC, S.F., C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 198/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 15/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera. Quest’ultima, a seguito della riassunzione dei giudizi riuniti, aveva accolto l’impugnazione della s.n.c. Caffe’ Centrale di C.A. & C. s.n.c. nonché dei soci S.F. ed C.A. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA e ILOR, per l’anno 1997.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse utilizzato il sistema della “media semplice”, laddove quest’ultimo aveva invece applicato una percentuale media ponderata;
che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20,21 e 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;
che, infatti, la CTR avrebbe dovuto reputare inammissibile il ricorso in riassunzione, presentato dal socio S. per i redditi propri, dopo il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza e senza neppure la notifica all’Ufficio;
che gli intimati non si sono costituiti;
che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato;
che la necessità del litisconsorzio fra la società ed i soci di una società di persone esclude l’applicazione – laddove la società ed i soci abbiano proposto distinti ricorsi in riassunzione ed il giudice abbia in quella sede disposto la riunione – dei termini di legge in materia di riassunzione, sicché il mancato rispetto degli stessi da parte di uno dei litisconsorti non determina l’estinzione del procedimento, ove taluno degli altri abbia ottemperato ai termini imposti. Infatti, l’onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell’atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all’art. 394 c.p.c., comma 3, anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione (Sez. 2, n. 5741 del 27/02/2019);
che il primo motivo è invece fondato;
che, infatti, il rimprovero che la CTR muove all’Agenzia (“L’ufficio avrebbe dovuto, acquisiti i dati contabili, preso atto di quanto dichiarato in sede di verifica, procedere comunque all’effettuazione di media ponderata”) non ha ragion d’essere, poiché sia per la società che per i singoli soci l’atto di accertamento ha valutato “la percentuale di ricarico medio-ponderata complessiva”, come risulta dal richiamo testuale contenuto nel ricorso per cassazione;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Basilicata, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021