Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28737 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE t

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12144-2018 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIRELLI TEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1428/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO:

che P.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006.

CONSIDERATO:

che il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria telematica, ex art. 378 c.p.c.;

che, col primo, il P. invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al principio della riserva di legge ed alla violazione dell’art. 23 Cost., rendendo così una motivazione apparente;

che, col secondo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR avrebbe omesso di esaminare il problema relativo all’invocata insufficienza di motivazione dell’avviso di accertamento sintetico, rendendo anche in tal caso una motivazione apparente;

che, mediante il terzo, il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe omesso di esaminare la circostanza riguardante l’effettiva insussistenza di qualsivoglia incremento patrimoniale, relativa all’anno 2008;

che, attraverso, l’ultimo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, degli artt. 1142 e 2728 c.c. giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto realizzato il possesso o la disponibilità del natante oggetto dell’avviso di accertamento, fra il 2005 ed il 2008, senza tener conto degli elementi di prova contraria da lui forniti;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il primo ed il secondo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro identità logica – sono fondati;

che, in effetti, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che, in sede di appello, il contribuente aveva contestato l’insufficienza della motivazione e riproposto il contrasto con la riserva di legge da parte delle disposizioni in tema di accertamento sintetico, non ha poi sviluppato, neppure incidentalmente, i suddetti argomenti, incorrendo così nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 6-1, n. 18797 del 16/07/2018);

che la terza censura è infondata perché, avendo la CTR valutato solo l’operazione di cessione dell’imbarcazione, ai fini dell’imponibile, le ulteriori operazioni sono state considerate implicitamente irrilevanti;

che il quarto motivo è inammissibile;

che, infatti, per un verso, il ricorrente non indica in cosa sia consistita la violazione rispetto alla fattispecie astratta, da lui invocata e, per altro verso, finisce per censurare la valutazione delle prove effettuata dalla CTR, il che non è possibile in questa sede;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il terzo e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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