LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12314-2018 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6055/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 20/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che D.L. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emessa dall’allora Equitalia Sud Spa, limitatamente alle cartelle portanti crediti di natura tributaria.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, nonché dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3: la commissione tributaria avrebbe erroneamente ritenuto inesistente anziché meramente irrituale la notifica del ricorso effettuata a mezzo PEC;
che, mediante il secondo motivo, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,21 e 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, fuori dai casi tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992;
che l’Agenzia non si è costituita;
che le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate;
che, infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte nel processo tributario è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2 (così come modificato dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile (Sez. 6-5, n. 17941 del 12/09/2016, Sez. 6-5, n. 18321 del 25/07/17, Sez. 6 – 5, n. 27425 del 29/10/2018);
che, secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3, comma 3, il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 4 novembre 2016, quando tale modalità non era contemplata dall’ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell’appellato, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso;
che in senso contrario non depone la pronuncia delle Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916, richiamata dal ricorrente;
che, infatti, “in ragione della spiegata impossibilità, in difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, di ritenere l’equipollenza della notifica tramite PEC alla tradizionale notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’affermazione dell’inesistenza della notifica ciononostante effettuata a mezzo PEC trova conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, nella fattispecie, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività” (Sez. 6-5, n. 24640 del 5/10/2018);
che, dunque, la CTR ha correttamente rilevato l’inammissibilità dell’appello ex officio, come tutte le cause di inammissibilità dell’impugnazione, nel processo tributario (Sez. 5, n. 11637 del 11/05/2017; Sez. 5, n. 6677 del 1503/2017); che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva da parte di quest’ultima;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021