LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33468-2019 proposto da:
CHERRY VALLEY ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO PALMA;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 1008/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 20/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
Cherry Valley Italia srl ricorre con unico motivo per la revocazione dell’ordinanza della Cassazione n. 1008/2016 dep. 20.1.2016, che in controversia su impugnazione da parte di Cherry Valley Italia srl di cartella di pagamento per IVA 2005, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, con rinvio alla CTR della Campania, ritenendo, contrariamente alla sentenza della CTR impugnata, ammissibile l’appello dell’Ufficio, erroneamente ritenuto tardivo in applicazione del principio di effettiva notificazione, tenuto conto della data di spedizione dell’appello, indicata dal timbro postale in calce al ricorso di primo grado.
L’Agenzia si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, in quanto la decisione sarebbe il risultato non coerente con gli atti e i documenti presenti nel fascicolo del giudizio, in relazione al mancato accertamento della corretta notifica del ricorso per cassazione, preso atto della mancata costituzione del contribuente. Il ricorso per la cassazione della CTR della Campania era stato infatti notificato presso lo studio del Dott. Guerriero Nicola, difensore della società nei precedenti gradi di giudizio, sito in Sirignano, (AV) Via Nazionale delle Puglie n. 48, ad indirizzo assolutamente errato e non riconducibile al detto difensore oppure alla società ricorrente. Deduce che sussistono entrambi i presupposti della revocazione, in quanto l’errore sulla omessa considerazione della errata notifica muove dalla supposizione di un fatto processuale (notifica del ricorso per cassazione) la cui verità è incontrastabilmente esclusa; tale fatto ha sortito effetto decisorio, non consentendo la partecipazione al giudizio di cassazione celebrato in inconsapevole contumacia della parte privata.
2. Il ricorso, a parte la violazione del principio dell’autosufficienza, che non mette in condizione questa Corte di verificare quanto dedotto circa la notifica del ricorso per cassazione ad indirizzo non riferibile al difensore o alla società (ex multis Cass. sez. 2, n. 12816 del 03/09/2002, n. 24203 del 14/11/2006), è in ogni caso inammissibile anche per le seguenti ragioni.
2.1. Va premesso che i presupposti per la revocazione in relazione alla rilevanza dell’errore ex art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. 5.7.2004 n. 12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass. 9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171; Cass. 15.12.2011 n. 27094).
2.2. Nella fattispecie non vi è l’errore percettivo denunciato circa l’esistenza di un fatto risultante dagli atti o documenti di causa, in quanto la notifica presso il procuratore domiciliatario nei precedenti gradi di giudizio è notifica che va considerata valida, in quanto non priva di un qualche riferimento con il destinatario, ed è andata a buon fine, come emerge dal controricorso dell’Agenzia e dagli atti di causa, essendo stato il ricorso ritirato da addetto alla ricezione all’indirizzo dello studio – o uno degli studi- del difensore (Via Nazionale delle Puglie n. 48), così entrando nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo stata la notifica eseguita presso un soggetto che ha comunque una relazione il soggetto presso cui la notifica è stata eseguita.
3. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021