Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28743 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7813-2020 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BERSANI, che rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/1/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIA, depositata il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

G.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Umbria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento (per Irpef anno 2012), per la mancata dichiarazione per intero dei proventi dei contratti di locazione stipulati con la Società Unica Elle – in relazione alla determinazione del canone locativo con il controvalore economico dei lavori di ristrutturazione che la conduttrice si era obbligata ad eseguire – ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso della contribuente rilevata la mancata esecuzione dei lavori sull’immobile locato – ha statuito la piena tassabilità del canone locativo, stante il sicuro vantaggio per il locatore conseguente alla esecuzione di lavori di ristrutturazione (garantiti da polizza fideiussoria), in mancanza di idonea prova contraria, data l’irrilevanza delle dichiarazioni del conduttore, non essendo ammissibile nel processo tributario la prova testimoniale. L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria (dep.12.5.2021).

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ex art. 360 c.p.c., n. 3, per mancanza di idonea motivazione dell’atto impositivo.

2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo riportati gli atti di causa dai quali evincere la proposizione fin dal primo grado di giudizio di tale doglianza.

2.1. Va infatti ribadito che è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione ove non siano compiutamente riportati nella loro integralità i motivi dedotti nei gradi di merito, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 17049/2015, n. 14561 del 17/08/2012, n. 21083/2014).

2.2. In ogni caso il motivo è inammissibile per mancanza di specificità (ex art. 366 c.p.c., n. 4), non essendovi traccia nella sentenza impugnata della contestazione sulla motivazione dell’avviso di accertamento e mancando la sua deduzione nei gradi di merito. Va pertanto ribadito che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di valutare la fondatezza dei motivi stessi (Cass., Sez. 2, 20/08/2015, n. 17049 cit.). Sul punto, va ricordato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17330; Cass., Sez. 5, 31/05/2011, n. 11984).

2.3. Va pertanto ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

3. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistente nella mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione, come dichiarato dal conduttore (v. cass. 5921/2017 che fa riferimento alla prova della esecuzione dei lavori).

4. Il motivo è infondato.

4.1. Va premesso che a norma del TUIR, art. 26, comma 1, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o altri diritti reali; questa Corte, in materia di IVA, ha ritenuto che non è consentito al proprietario di un edificio decurtare i relativi canoni di locazione della parte trattenuta dal conduttore a titolo di pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile, dato che tali lavori vanno a beneficio del proprietario medesimo, risolvendosi quindi in una forma diversa di corresponsione del canone (Cass. 15808/2006).

4.2. Con riferimento alle imposte sui redditi, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dalla L. n. 431 del 1988, art. 8 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione (Cass. 13232/2019, n. 19240 del 28/09/2016, in relazione ai canoni non percepiti per morosità, costituenti reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto); Va pertanto confermato che il criterio di imputazione del reddito di locazione degli immobili ad uso diverso è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.

5. La CTR si è adeguata al superiore principio, per cui il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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