LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35961-2019 proposto da:
I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASAL SELCE 441/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO AMOROSO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASAL SELCE 441/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO AMOROSO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 3505/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
RILEVATO
che:
1. I.P. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’estratto di ruolo, chiesto ed ottenuto in data 29/8/2017, deducendo di non aver mai ricevuto notifica delle connesse cartelle di pagamento ed eccependo l’invalidità delle stesse per essere l’Ufficio decaduto dall’esercizio della pretesa e per essere il credito fiscale prescritto.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto della correttezza delle notifica delle due cartelle di pagamento.
3. Sull’impugnazione del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello ritenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate in data 28/1/2013 e 11/4/2011, come si desumeva dalla documentazione che, prodotta in fotocopia, non era stata oggetto di specifica contestazione del contribuente, e che le eccezioni di decadenza e prescrizione erano inammissibili in quanto concernenti una pretesa fiscale ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione delle cartelle.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente di Riscossione si sono costituiti depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato. Il contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, nonché del D.M. 9 aprile 2011, artt. 32 e 33, per avere la CTR erroneamente ritenuta la validità della notifica della cartella di pagamento n. 0712011009378538300, in quanto l’avviso di ricevimento è privo di sottoscrizione del destinatario.
2. Il motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (difetto di “autosufficienza”). 2.1 La CTR, sulla scorta dell’esame della documentazione prodotta dall’Agenzia ha riconosciuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 0712011009378538300 avvenuta a mezzo del servizio postale; i giudici di seconde cure hanno anche evidenziato l’irrilevanza della illeggibilità della sottoscrizione del destinatario in assenza di querela di falso sulla corrispondenza tra il soggetto indicato quale destinatario dell’atto e colui che ha sottoscritto per ricezione.
2.2 Il contribuente ha contestato la valutazione della prova dei Giudici di secondo grado sostenendo che dalle evidenze dell’avviso di ricevimento prodotto in copia non comparirebbe la sottoscrizione del destinatario.
2.3 Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr. tra le più recenti Cass. 29093/2018, Cass. 19048/2016) il ricorrente quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito deve, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, produrlo o trascriverlo nel ricorso.
2.4 Nel caso in esame I.P. non ha versato in atti la documentazione relativa alla notificazione della cartella, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha riportato nel ricorso l’avviso di ricevimento.
2.5 Sul punto, appare del tutto inidonea ad assolvere all’obbligo di specificità del motivo la descrizione riassuntiva nel ricorso per Cassazione del contenuto dell’avviso di accertamento atteso che, al fine di consentire a questo Collegio la verifica della correttezza delle operazioni notificatoria, con specifico riferinnento agli elementi formali dell’atto – timbro e sottoscrizione – sarebbe stato necessario o depositare copia dell’avviso o inserire l’avviso in fotocopia all’interno del ricorso.
2.6 Il ricorso va dichiarato inammissibile con assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale.
– Condanna I.P. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021