LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14538/2018 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Palma Giovanni;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, costituita con controricorso del 4 giugno 2018 a mezzo dell’avvocato Enrico Fronticelli Baldelli del foro di Roma, e a mezzo dell’Avvocatura dello Stato con atto di costituzione del 21 luglio 2021;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 9037/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
che:
1. Il contribuente impugnava il fermo amministrativo imposto sulla sua autovettura e diverse cartelle di pagamento, affermando di essere venuto a conoscenza di tale atto soltanto in data 15/12/2014 a seguito della richiesta a Equitalia di un estratto di ruolo; dichiarava inoltre che seguito di un’altra richiesta di estratto di ruolo, in data 9/01/ 2015 era venuto a conoscenza di 30 cartelle esattoriali emesse nei suoi confronti, lamentando la mancata notifica delle cartelle esattoriali e di conseguenza l’illegittimità del fermo. Equitalia, costituendosi, depositava fotocopie della attestazione delle notificazioni, relative agli atti impugnati. In primo grado il ricorso del contribuente veniva respinto. Il contribuente interponeva appello che veniva accolto solo parzialmente, con riferimento al fermo amministrativo; la CTR confermava la validità di 26 delle 30 cartelle esattoriali impugnate, rilevando che le copie prodotte da Equitalia non erano state espressamente disconosciute e che soltanto quattro cartelle non risultavano legittimamente notificate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi.
L’Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato a mezzo di avvocato del libero foro. Successivamente in data 21 luglio 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato un atto di costituzione, nel quale espone che la costituzione nel giudizio di legittimità è avvenuta col patrocinio dell’avvocato Enrico Fronticelli Baldelli; che in data 11 giugno 2021 l’Agente della riscossione ha chiesto all’Avvocatura dello Stato l’assunzione del patrocinio nella predetta controversia rappresentando la rinuncia al mandato intervenuta medio tempore da parte del precedente difensore appartenente al libero foro; insiste nelle difese già formulate in atti.
RITENUTO
che:
2.- Preliminarmente si osserva che è invalida la costituzione di Agenzia delle entrate – riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro e che questo difetto originario non è sanato dalla costituzione tardiva della Avvocatura dello Stato.
In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle entrate-riscossione, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle entrate e riscossione e l’Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall’AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020).
Nella fattispecie non solo non risulta un caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità da parte dell’Avvocatura ad assumere il mandato, ma è la stessa Avvocatura dello Stato che nell’atto di costituzione del 21 luglio 2021 dichiara che soltanto in data 11 giugno 2021 l’Agente della riscossione ha richiesto all’Avvocatura l’assunzione del patrocinio nella predetta controversia; con la conseguenza che la costituzione dell’Avvocatura non è avvenuta in sostituzione di un precedente difensore validamente costituito, poiché la procura rilasciata all’avvocato del libero foro è invalidamente conferita, rappresentando invece una costituzione ex novo, tardiva.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale condizionato.
3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la illegittima omissione di un fatto controverso relativamente allo specifico disconoscimento delle fotocopie e alla conseguente violazione del principio di non contestazione. Il ricorrente afferma di avere chiesto l’esibizione degli originali e operato un’espressa riserva di proporre querela di falso e di avere specificamente disconosciuto e contestato le fotocopie prodotte, “vedendosi tediare per ben 4 volte il suo legittimo diritto a prendere visione degli originali o quantomeno di copie conformi cosa alla quale essa Equitalia si è sempre sottratta nonostante il ricorrente avesse sia chiesto l’esibizione ex art. 210 c.p.c., sia operato una espressa riserva di proporre querela di falso”.
4. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, secondo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c.. A fronte della espressa affermazione da parte del giudice d’appello che non vi è stato alcun disconoscimento, non indica in quale parte degli atti avrebbe formulato – ed in che termini – il disconoscimento o la richiesta di esibizione degli originali, né trascrive quella parte del motivo di appello ove dette eccezioni e richieste istruttorie sarebbero state formulate, e ciò impedisce alla Corte di operare il controllo sulla decisività dei fatti (o meglio delle istanze) di cui si sarebbe omesso l’esame (Cass. 19985/2017; Cass. 7499/2019).
Deve inoltre rilevarsi che sul punto della corretta notificazione della maggior parte delle cartelle, la decisione del giudice d’appello costituisce una c.d. doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, e il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014), onere cui il ricorrente non ha compiutamente assolto.
5.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per mancanza di motivazione sull’eccezione di prescrizione.
Deduce che il Collegio ha errato nel non rilevare l’intervenuta prescrizione quinquennale e decennale di cui ampiamente trattano varie sentenze della Corte di cassazione, stante l’assenza di qualsivoglia atto interruttivo di prescrizione.
6. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza.
La prescrizione è eccezione in senso stretto e non può rilevarsi d’ufficio (Cass. n. 11814 del 18/06/2020), né in cassazione possono proporsi questioni nuove; la parte non deduce di avere sollevato l’eccezione di prescrizione nei gradi di merito né indica in quale atto (se di primo o di secondo grado) sarebbe esposta, e in che termini, detta eccezione (si vedano Cass. n. 15422 del 22/07/2005; Cass. n. 32804 del 13/12/2019).
La prescrizione non costituisce eccezione rilevabile d’ufficio, dovendosi anche in materia tributaria fare riferimento alla disciplina generale codicistica, ed in particolare agli artt. 2934 e 2938 c.c., poiché, a differenza della decadenza per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo, il termine di prescrizione ha carattere generale, non è previsto specificamente in favore dell’Amministrazione finanziaria, né attiene ad una situazione non disponibile, poiché si riferisce ad un diritto del contribuente rientrante nella sua libera disponibilità (Cass. n. 29371/2021; n. 24478/2018; n15740/2012; altresì, in tema di decadenza, n. 171 del 2015).
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale condizionato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2934 - Estinzione dei diritti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2938 - Non rilevabilita' d'ufficio | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile