LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22748/2020 R.G. proposto da:
J.P., alias J., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Ameriga Petrucci, giusta procura del 31 agosto 2020;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 1918/2020 del Tribunale di Potenza, depositato in data 29 luglio 2020;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
RILEVATO
Che:
1. J.P., alias J., di nazionalità nigeriana, propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data 4 settembre 2018 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia con il quale gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma complementare di protezione.
2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, l’inattendibilità del racconto (attacco di musulmani e uccisione di parenti), siccome generico e inverosimile, l’assenza di alcun rischio in caso di rimpatrio e l’assenza di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.
3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “1. Diniego dello status di rifugiato Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, deducendo motivazione apparente e comunque errata in tema di credibilità intrinseca del richiedente;
b. Secondo motivo: “2. Diniego della protezione sussidiaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, deducendo l’erronea valutazione del rischio nel paese d’origine;
c. Terzo motivo: “3. Diniego della protezione umanitaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, deducendo l’erronea valutazione della vulnerabilità del richiedente;
2. Il ricorso è complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.
3. Il primo, secondo e terzo motivo sono tutti inammissibili laddove deducono la nullità della sentenza per aver motivato con affermazioni perplesse e obiettivamente incomprensibili, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia dell’esatto contrario, avendo il Tribunale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.
4. Il primo motivo è per il resto inammissibile, laddove lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione credibilità. Invero, il carattere circostanziato delle dichiarazioni e la loro plausibilità – ritenuti dal tribunale nella specie insussistenti con giudizio puntualmente motivato e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5), (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dalla legge (art. 3, comma 5, lett. a, c) e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente – senza necessità di ulteriori approfondimenti – a escludere la credibilità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020).
5. Il secondo motivo è per il resto, inammissibile, poiché non censura specificamente le puntuali considerazioni espresse dal tribunale, sulla base di accreditate ed aggiornate fonti internazionali, bensì oppone la sua contraria valutazione, peraltro facendo riferimento a notizie non in contrasto con le conclusioni espresse dal giudice di merito.
6. Il terzo motivo e’, per il resto, inammissibile, giacché il giudice di merito ha rettamente fatto riferimento alla mancata allegazione di ragioni di vulnerabilità apprezzabili e di una sufficiente integrazione sociale relative all’avvenuta integrazione nel territorio italiano e all’assenza di altri elementi rilevanti ai fini della dimostrazione della vulnerabilità, cui la censura si limita ad opporre il riferimento a situazioni astrattamente legittimanti la protezione umanitaria, senza alcun riferimento specifico alla concreta situazione individuale dedotta nel giudizio di merito.
7. Le illustrate ragioni di inammissibilità del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021