Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28754 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16695/2020 R.G. proposto da:

A.M., alias A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Ameriga Petrucci, giusta procura del 10 giugno 2020;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 238/2020 del Tribunale di Potenza, depositato in data 7 aprile 2020;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

RILEVATO

Che:

1. A.M., alias A.M., di nazionalità pakistana, propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data 4 gennaio 2018 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, con il quale gli è stato negato il riconoscimento della protezione internazionale e ogni altra forma complementare di protezione.

2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, l’inverosimiglianza e la non credibilità del racconto del richiedente, che ha riferito in sede di audizione giudiziale circostanze in contrasto con quanto (peraltro confusamente) riferito alla Commissione territoriale, con conseguente assenza di alcun rischio in caso di rimpatrio, in assenza di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, in relazione all’art. 106 Cost., comma 2, avendo utilizzato il G.O.P. per un procedimento di competenza collegiale”.

b. Secondo motivo: “2. Diniego della protezione sussidiaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5” deducendo motivazione apparente e comunque errata in tema di credibilità intrinseca del richiedente nonché l’erronea valutazione del rischio nel paese d’origine.

c. Terzo motivo: “3. Diniego della protezione umanitaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, deducendo l’erronea valutazione della vulnerabilità del richiedente.

2. Il ricorso è complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto in contrasto con l’orientamento di questa Corte, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5425 del 26/02/2021.

4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili laddove deducono la nullità della sentenza per aver motivato con affermazioni perplesse e obiettivamente incomprensibili, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia dell’esatto contrario, avendo il Tribunale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.

5. Il secondo motivo è per il resto inammissibile, laddove lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità. Invero, il carattere non contraddittorio e circostanziato delle dichiarazioni – ritenuto dal tribunale nella specie insussistente con giudizio puntualmente motivato e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5), (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dalla legge e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente – senza necessità di ulteriori approfondimenti – a escludere la veridicità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020). Per il resto il motivo è inammissibile, poiché non censura specificamente le puntuali considerazioni espresse da tribunale, sulla base di accreditate ed aggiornate fonti internazionali, bensì oppone la sua contraria valutazione, peraltro facendo riferimento a fatti non decisivi ai fini della dimostrazione della non correttezza della statuizione impugnata, siccome riferiti a notizie che non appaiono in contrasto con le conclusioni espresse nel caso di specie dal giudice di merito.

6. Il terzo motivo e’, per il resto, inammissibile, giacché l’indagine del giudice di merito deve avere riguardo a circostanze allegate, mentre la censura fa astratto riferimento a regole di giudizio, senza indicare puntualmente le circostanze che non sarebbero state esaminate dal tribunale; invero, la censura fa riferimento ad un rapporto di lavoro (a tempo determinato) documentato, che tuttavia il giudice di merito ha rettamente ritenuto di per sé non sufficiente a giustificare il riconoscimento della misura richiesta, in difetto di allegazioni circa apprezzabili ragioni individuali di vulnerabilità.

7. Le illustrate ragioni di inammissibilità del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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