LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12653/2019 r.g. proposto da:
M.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Giovanni Galdini, e Francesca Galdini, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Pereira n. 202, presso lo studio dell’Avvocato Franco Boffa.
– ricorrente –
contro
S.N.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Piero Ferrari, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale dei Parioli n. 63, presso lo studio degli Avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi, e Daniele Berti.
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. 1451/2019, della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il giorno 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RILEVATO
Che:
1. Con decreto n. 2914/2015, il Tribunale di Pavia, adito da M.L., ingiunse a S.N.A. di pagarle la somma di Euro 8.001,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di arretrati da lui asseritamente dovuti per iscrizione ad una scuola privata per tre anni, spese per tasse esame di maturità e spese sportive sostenute, negli anni dal 2011 al 2013, dalla prima nell’interesse del loro figlio R., ma a carico del marito per il 50%, purché concordate e documentate, in base alle condizioni dell’ordinanza emessa dal presidente del medesimo tribunale l’11 ottobre 2010, nella prima fase del giudizio di separazione personale pendente allora tra le parti.
1.1. L’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dal S. avverso detta ingiunzione venne respinta da quello stesso tribunale con sentenza n. 1287/2017, ma il gravame successivamente promosso contro quest’ultima dal S. fu parzialmente accolto dalla Corte di appello di Milano, la quale, con sentenza del 24 gennaio/1 aprile 2019, n. 1451, previa revoca del menzionato decreto, condannò l’appellante a pagare alla M. il minor importo di Euro 821,50, oltre interessi legali dal 4.11.2013 al saldo, compensando le spese del doppio grado in ragione di un terzo e ponendone il residuo a carico del S..
2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la M. sulla base di un motivo. Ha resistito, con controricorso, il S..
2.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
2.2. Successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, i difensori costituiti di entrambe le parti hanno depositato un’istanza congiunta, datata 24 settembre 2021, con cui comunicano che “le parti hanno definito tutte le controversie relative pendenti tra le medesime, ivi compresa la presente. Le stesse, pertanto, precisano che la presente è da intendersi abbandonata”.
RITENUTO
Che:
1. La cessazione della materia del contendere si verifica quando – come innegabilmente accaduto nella specie – sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice con riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte (cfr. Cass. n. 16891 del 2021; Cass. n. 2567 del 2007).
1.1. Orbene, benché alla predetta istanza dei menzionati difensori non siano seguiti ulteriori atti, rispettivamente della M. e del S. recanti rituali rinuncia all’odierno giudizio di legittimità e corrispondente sua accettazione, deve dichiararsi comunque l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso – per intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto accordo tra le parti su quanto qui ancora controverso – avente come conseguenza di elidere, in parte qua, l’efficacia della decisione impugnata.
1.2. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, dandosi seguito, infine, al principio secondo cui “il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della M. per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021