Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28763 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9923-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROIVLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 180/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

1. – P.A., nigeriano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 13 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’appello di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal citato art. 3, comma 5.

Il secondo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’appello di Bologna verificato la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata esistente nel paese di origine, in difetto di motivazione per non avere minimamente analizzato la situazione sociopolitica della Nigeria.

Il terzo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’appello di Bologna esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che sfuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità e pertanto per palese difetto di motivazione.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E inammissibile il primo mezzo.

Esso si dilunga nel sostenere che la narrazione del richiedente, ritenuta non credibile tanto dalla Commissione territoriale, quanto dai giudici di primo e secondo grado, non fosse invece tale.

Va però rammentato che, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è ” sotto soglia “, e allora si ricade nel n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso in esame: a) il giudizio di non credibilità è sostenuto da una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale, svolta in particolare alle pagine 11-13 della sentenza impugnata; b) il ricorrente non individua alcuno specifico fatto decisivo e controverso che il giudice di merito non avrebbe considerato.

4.2. – E inammissibile il secondo mezzo.

Esso, laddove afferma che il giudice di merito non avrebbe scrutinato la sussistenza nella zona di provenienza del richiedente in una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c) prescinde totalmente dal reale contenuto del provvedimento impugnato, che, invece, alle pagine 13-14 ha escluso la ricorrenza di una simile situazione, dando conto tra l’altro dell’esame delle citate fonti informative, dalle quali non emergeva una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente, ossia l’Edo State.

4.3. – E’ inammissibile il terzo mezzo.

Si tratta di quattro pagine di considerazioni sulla protezione umanitaria nelle quali non v’e’ neppure una riga dedicata, in specifico, ad una individuale condizione di vulnerabilità del ricorrente, così come non vi è neppure una riga dedicata a censurare la motivazione adottata dalla Corte territoriale alle pagine 15-17 ai fini del rigetto di detta domanda.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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