LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13916-2020 proposto da:
S.K., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO DEL FORNO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso il decreto n. RG 84/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
CHE:
1. – S.K. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 4 marzo 2020 con cui il Tribunale di Salerno ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere al deposito di un atto di costituzione finalizzato alla eventuale partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo mezzo denuncia nullità del decreto per travisamento dei fatti e motivazione omessa o apparente, pronunciò parziale.
Il secondo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.
Il terzo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,7 e 14 nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.
Il quarto mezzo denuncia violazione dell’art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è improcedibile.
Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (Cass. 8 maggio 2018, n. 10941; Cass. 11 marzo 2020, n. 6907). Per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi munito di procura, e non può di conseguenza attestare la conformità all’originale del provvedimento impugnato (Cass.18 febbraio 2021, n. 4401).
Nel caso di specie l’attestazione di conformità è sottoscritta dall’avvocato Scannapieco Elvira in data 1 giugno 2020, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto a mezzo di procura conferita all’avvocato Del Forno Francesco Saverio in data 8 aprile 2020.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021