Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28765 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14831-2020 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1583/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 09/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

1. – E.G., nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 9 marzo 2020, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione di Ginevra, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, della Costituzione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, del D.Lgs. n. 251 del 2007, del D.P.R. n. 21 del 2015, del D.P.R. n. 394 del 1999, censurando il decreto impugnato per aver negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi, sembra di capire, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C.

Il secondo mezzo denuncia carenza di istruttoria e di motivazione.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito quanto segue: “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere contenta, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore” (Cass., Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177).

Al p. 49 viene chiarito che: “Non occorre… che il difensore operi due autonome attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento”. Nel caso di specie la procura alle liti, che reca la data del 21 maggio 2020, reca un generico “e’ autentica”: sicché non risulta in modo esplicito che il difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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