Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28772 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 16207/2014 R.G. proposto da:

G.A.D.A. L’abbigliamento per bambini di A.G. & C.

s.a.s., in persona del socio accomandatario, e A.G., elettivamente domiciliati in Roma, via Giovan Battista Marini n. 14, presso lo studio dell’avv. Stefano Loconte, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cerveteri n. 48, presso lo studio dell’avv. Pierluigi Nazzaro, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Carnevale giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 496/15/13, depositata il 12 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 496/15/13 del 12/12/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto dalla G.A.D.A. L’abbigliamento per bambini di A.G. & C. s.a.s. (di seguito GADA) e da A.G. in proprio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 07/06/13, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti dell’intimazione di pagamento, della cartella di pagamento e dei ruoli concernenti l’IVA relativa agli anni d’imposta 1990, 1992 e 1993;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’intimazione di pagamento era seguita alla notificazione di una cartella di pagamento per il complessivo importo di Euro 704.427,62, importo non corrisposto;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di GADA e di A., socio accomandatario intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, evidenziando che: a) la notifica della cartella di pagamento è stata regolarmente effettuata a mani del socio accomandatario nella sede della società, senza necessità della sottoscrizione dell’originale da parte del destinatario; b) la regolarità della notificazione della cartella di pagamento implicava che i vizi della stessa non potevano “essere denunziati con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento”, sufficientemente motivata con riferimento alla cartella;

2. avverso la sentenza della CTR GADA e A.G. proponevano tempestivo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. Equitalia Sud s.p.a. e l’Agenzia delle entrate resistevano con controricorso; quest’ultima proponeva, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo;

4. l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AdER), subentrata ad Equitalia Sud s.p.a., depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. va, pregiudizialmente, evidenziato che l’Agenzia delle entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da GADA in ragione della intervenuta estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, asseritamente avvenuta in data 13/03/2013;

1.1. il rilievo e’, peraltro, rimasto indimostrato, non essendo stata prodotta dall’Agenzia delle entrate alcuna visura camerale e non essendo stata la circostanza in alcun modo riconosciuta dalla società contribuente;

2. con il primo motivo di ricorso GADA deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, commi 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’inesistenza del procedimento notificatorio della cartella di pagamento prodromica all’intimazione di pagamento, cartella mai ricevuta dal destinatario, per mancata sottoscrizione della copia della relata;

2.1. il motivo è infondato;

2.2. il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 regolano, rispettivamente, la notificazione della cartella di pagamento e la notificazione degli atti impositivi, richiamando il primo, con specifiche deroghe, sia la disciplina dettata dal secondo, sia la disciplina generale dettata dal codice di procedura civile;

2.3. nel caso di notificazione della cartella di pagamento a mani del destinatario, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, si riporta integralmente alla disciplina prevista dall’art. 145 c.p.c., stabilendo che l’originale non debba essere sottoscritto dal destinatario;

2.4. ai sensi dell’art. 137 c.p.c., l’originale è l’atto sul quale l’ufficiale giudiziario o, nella specie, il messo notificatore, redige la relata di notificazione, essendo consegnata alla parte solo la copia conforme di tale atto;

2.5. ne consegue che, allorquando la legge prevede la sottoscrizione dell’atto da notificare, il riferimento è unicamente all’originale trattenuto dal messo notificatore e da utilizzare al fine di dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio, non rispondendo ad alcuna finalità o interesse la sottoscrizione della parte sulla copia conforme dalla stessa trattenuta;

2.6. correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto la legittimità della notificazione della cartella di pagamento, avvenuta nelle mani del socio accomandatario: invero, allorquando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, fa riferimento alla necessità di sottoscrizione dell’originale, da un lato, fa riferimento all’originale dell’atto trattenuto dal messo notificatore e, dall’altro, non intende affatto affermare che la copia conforme dell’atto notificato debba essere comunque sottoscritta;

2.7. il procedimento notificatorio e’, dunque, regolare con conseguente infondatezza del motivo;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 essendo stata ritenuta la sufficienza della motivazione dell’avviso di intimazione che fa riferimento, senza allegarla, alla cartella di pagamento notificata;

3.1. il motivo è infondato;

3.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (così Cass. n. 28689 del 09/11/2018; si veda anche Cass. n. 1961 del 24/01/2019);

3.3. la CTR, evidenziando che l’avviso di intimazione ha fatto riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, si è puntualmente conformata ai superiori principi di diritto;

3.4. va, inoltre, evidenziato che la cartella di pagamento, essendo stata regolarmente notificata al contribuente, deve ritenersi da questi conosciuta, sicché nessun onere di allegazione di tale atto all’intimazione di pagamento sussisteva in capo all’Agente della riscossione;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la CTR avrebbe ritenuto non impugnata la cartella di pagamento;

4.1. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata;

4.2. la CTR ha preso atto che con l’intimazione di pagamento è stata legittimamente impugnata anche la cartella sul presupposto della sua mancata notificazione alla società contribuente, tanto che ha ampiamente motivato in ordine alla legittimità di detta notificazione;

4.3. pertanto, preso atto della regolarità della notificazione, la CTR ha evidenziato che non si può più discutere dei vizi della cartella di pagamento in difetto di tempestiva impugnazione, sicché l’esame di questi ultimi è stato correttamente considerato precluso;

5. con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si contesta l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: secondo la società contribuente, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di omessa motivazione sulle sanzioni indicate nell’avviso di intimazione;

5.1. il motivo è infondato;

5.2. la CTR ha affermato che l’avviso di intimazione è stato regolarmente motivato con riferimento alla prodromica cartella di pagamento e che tutte le ulteriori censure proposte dai ricorrenti riguardano vizi della cartella e non già dell’avviso di intimazione, sicché avrebbero dovute essere fatte valere in sede di tempestiva impugnazione della cartella medesima, regolarmente notificata;

5.3. ne consegue che la CTR si è pronunciata sul motivo proposto, che riguarda pur sempre un vizio di motivazione;

5.4. del resto, posto che con l’avviso di intimazione non vengono comminate ulteriori sanzioni, deve ritenersi, anche in ragione della mancata trascrizione dell’avviso (con conseguente difetto di specificità del motivo in parte qua), che le sanzioni indicate nello stesso siano quelle già indicate nella cartella di pagamento;

6. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, specificamente denunciato dall’Ufficio;

6.1. il motivo, proposto specificamente in via condizionata, resta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale;

7. in conclusione, va rigettato il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore di entrambi i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 400.844,68;

11.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e assorbe l’incidentale; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate e in Euro 7.800,00, oltre ad Euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, in favore di Equitalia Sud s.p.a.;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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