LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29485/2014 R.G. proposto da:
Alfa Yacht s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv. Roberto Masiani, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Riccardo Vianello, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 81/18/13, depositata il 14 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 81/18/13 del 14/10/2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP) n. 177/12/10, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto Alfa Yacht s.r.l. in liquidazione (di seguito Alfa) nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2005;
2. avverso la sentenza della CTR Alfa proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi;
3. l’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio ma depositava memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa;
4. nel corso del giudizio di cassazione Alfa dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e la Corte interpellava l’Agenzia delle entrate, concedendo apposito termine.
CONSIDERATO
che:
1. l’Agenzia delle entrate ha dato atto della intervenuta definizione agevolata della controversia, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendo altresì i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 5497 del 3/03/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021