Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28776 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3888/2013 R.G. proposto da:

AM Automec spa (già srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mariconda con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Silla, in Roma, via Boezio n. 16;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 382/1/12, depositata il 17 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, del 27 maggio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Mucci Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 382/1/12, depositata il 17 luglio 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da AM Automec srl avverso la sentenza n. 28/09/11 della Commissione provinciale tributaria di Napoli che ne aveva parzialmente respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2004.

La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in particolare che:

– era legittima la ripresa a tassazione nel 2004 di ricavi erroneamente inclusi nel periodo fiscale annuale precedente;

– che altrettanto doveva ritenersi in relazione alla omessa annotazione di costi per premi ad Honda Magazine srl, per la carenza della documentazione prodotta in giudizio dalla società contribuente.

In sostanza il giudice tributario di appello riteneva fondate le pretese fiscali oggetto dell’atto impositivo impugnato basate sul principio di competenza, che affermava erroneamente applicato dalla società contribuente in relazione alle appostazioni in contesto. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con due memorie.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disattesa l’eccezione di giudicato (esterno) fatta valere con la memoria depositata dalla società contribuente.

Pacifico infatti che la sentenza n. 475/1/2012 ha riguardato un’altra società (Honda Magazine srl), ancorché astrattamente riguardante il medesimo rapporto negoziale, tale decisione non può essere opposta come preclusione pro judicato, dandosi seguito al principio di diritto che “In tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” (Cass., n. 3187 del 18/02/2015, Rv. 634517 – 01).

Ciò posto, con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 109 TUIR, poiché la Commissione tributaria regionale, confermando la sentenza appellata, ha validato la ripresa fiscale concernente i “premi” da corrispondere alla Honda Magazine srl e rettificante in aumento i ricavi dell’annualità fiscale oggetto della verifica (2004). Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione alla medesima ripresa fiscale, asserendo in particolare che il giudice tributario di appello ha basato la propria decisione di merito su di un fatto costitutivo della pretesa creditoria erariale introdotto solo nella sede giudiziale, ma estraneo e diverso di quello contenuto nell’atto impositivo impugnato.

Le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

In parte qua il ricorso infatti non rispetta il principio di autosufficienza, non essendo riportati né i motivi del ricorso introduttivo della lite né il contenuto della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, secondo il consolidato principio di diritto che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass., n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 – 01).

Conseguentemente ne risultano inibite le, richieste, valutazioni sia della violazione da parte del giudice tributario di appello del principio di competenza in relazione alle riprese fiscali in esame (primo motivo) sia della violazione dei principi statutari in materia di motivazione degli atti impositivi (secondo motivo).

Particolarmente in ordine al primo motivo non è nemmeno dato comprendere dove stia effettivamente la censura mossa alla sentenza ìmpugnata, dato che la rettifica, in aumento, della componente positiva del reddito (ricavi) operata dall’agenzia fiscale è proprio nel senso che non si tratti di pagamenti fatti (quindi da imputarsi) nel 2004, ma negli anni successivi.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione dell’art. 109 TUIR, poiché la CTR la respinto il suo gravame in ordine alla ripresa afferente la competenza dei ricavi relativi alle “fatture da emettere” che la società contribuente aveva imputato all’annualità fiscale precedente quella della verifica.

La censura è inammissibile.

Anche in relazione a tale mezzo va rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso, dato che nemmeno in relazione alla dedotta violazione di legge è dato sapere quale specifico motivo del ricorso introduttivo della lite attingesse la relativa ripresa né come la medesima sia stata concretamente articolata nella motivazione dell’atto impositivo impugnato.

Il quarto motivo (concernente l’imputazione delle spese processuali nel grado di appello) va considerato per conseguenza inammissibile, in virtù del consolidato principio di diritto che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass., n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 01; conforme, da ultimo, Cass., n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01).

In conclusione il ricorso va rigettato. (,0 h 12t.,Zn ZS Nulla per le spese, stante l’inammissibilità del cantzaricappgrtge agenziale, posto che lo stesso, in quanto proposto il 13 marzo 2013, deve considerarsi tardivo (ricorso notificato il 28 gennaio 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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