LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12231/2019 proposto da:
O.E., elettivamente domiciliato in Brescia, via Alessandro Luzzago n. 7, presso lo studio dell’avv. Federico Scalvi, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- O.E., proveniente dalla terra nigeriana (*****), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria. Con provvedimento emesso in data 5 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.
2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che il racconto effettuato dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio, risultava scarsamente circostanziato e in parte non plausibile: il ricorrente assume di essere fuggito a causa di una disputa successoria avente ad oggetto la proprietà di terreni, per il caso di rientro temendo (anche in ragione della sua fede *****) di essere ucciso dallo zio musulmano. Tuttavia, nonostante l’onere della prova attenuato, il ricorrente “non ha adeguatamente provato gli elementi posti alla base della richiesta di protezione internazionale e umanitaria”: “il racconto del richiedente con riguardo allo specifico episodio, che lo avrebbe determinato alla fuga e alla necessità di protezione internazionale, è in parte scarsamente circostanziato e in parte non plausibile”. Resta comunque fermo – ha aggiunto il Collegio – che “gli elementi posti alla base della richiesta di protezione internazionale non integrano neppure in astratto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato”.
Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI aggiornati al 2018, l'***** non risulta presentare, nell’attuale, indici specifici e peculiari di pericolosità. Il quadro complessivo di questa Regione – ha annotato il decreto – non segnala alcun “episodio di violenza generalizzata (…) Sennonchè si tratta di conflitti particolarmente localizzati a cui è estranea la città di *****”.
Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice ha rilevato non risultare situazioni di vulnerabilità specifiche alla persona del richiedente atte a legittimare il riconoscimento di siffatta concessione.
3.- Avverso questo provvedimento O.E. ha presentato ricorso, affidato a tre motivi.
Il Ministero ha presentato una dichiarazione di richiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione della controversia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (iii) col terzo motivo, per illegittimità del D.L. n. 113 del 2018 in tema di protezione speciale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5.- Il ricorso è inammissibile.
5.1.- Il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in capo al richiedente a causa della non credibilità della vicenda narrata dallo stesso, nonostante l’altissimo tasso di criminalità e il conflitto religioso presenti in *****.
Il motivo non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Infatti, il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c. facendo riferimento ad aggiornati report EASO e rilevando come, sulla base di questi, “non risulti che nella zona d’origine e di dimora abituale del ricorrente, cioè l'*****, sussista una situazione di violenza generalizzata”.
5.2.- Il secondo motivo lamenta l’omesso esame, da parte del Tribunale bresciano, della documentazione prodotta e delle dichiarazioni svolte sin dalla domanda di protezione internazionale, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice.
In proposito occorre osservare che il motivo difetta del necessario requisito dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c.), in quanto non indica neppure quali sarebbero i documenti, prodotti dal ricorrente, non esaminati dal giudice del merito.
Inoltre, il riesame delle dichiarazioni del ricorrente attiene a un giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità.
5.3.- Il terzo motivo di ricorso non espone alcuna ragione di vulnerabilità, riferibile in modo specifico alla persona del richiedente, che sia stato trascurato dall’esame del merito.
6.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese dl giudizio di legittimità, non essendosi costituito il Ministero.
Data l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021