LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15043-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.A.M., P.E., P.V., P.G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO CANNONE;
– controricorrenti –
e contro
***** SAS IN FALLIMENTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6730/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 15/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
Dopo la morte del socio accomandatario P.Q., deceduto il *****, e dopo il fallimento della società ***** s.a.s. di *****, dichiarato il *****, l’Ufficio di Varese notificò alla società stessa, in persona del curatore fallimentare, nonché al socio accomandante P.E. e agli eredi del predetto P.Q. (ossia la stessa P.E., e ancora P.G. e P.V., e V.A.M.), tre distinti avvisi di accertamento: con il primo, si procedeva ad accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, nei confronti della società, per non aver la stessa presentato la dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2008, mentre con i restanti si procedeva al recupero dell’IRPEF imputata per trasparenza e pro quota nei confronti dei soci persone fisiche (o loro eredi). Stante l’esiguità delle disponibilità, il curatore fallimentare venne autorizzato a non impugnare l’atto impositivo, attività cui provvide a tal punto la società stessa, in persona del socio accomandante P.E.; quest’ultima quale socio, nonché – unitamente a P. e P.V., e V.A.M. – tutti quali eredi di P.Q., impugnarono anche gli avvisi rispettivamente loro notificati. L’adita C.T.P. di Varese, previa riunione dei ricorsi, li accolse con sentenza n. 88/03/13, annullando gli avvisi impugnati e rilevando, da un lato, che la mancata presentazione della dichiarazione fiscale era da imputare alla prematura morte del socio accomandatario, giacché l’espletamento di un tale adempimento da parte dell’accomandante, P.E., avrebbe comportato l’estensione di responsabilità nei suoi confronti ex art. 2320 c.c. e, quindi, il suo assoggettamento a fallimento in proprio, ex art. 147 L.Fall.; dall’altro, che in ogni caso, anche a voler ritenere sussistente il potere dell’Ufficio di ricorrere all’accertamento induttivo, la ritenuta redditività del 25% era da considerare eccessiva, fuori misura e non giustificata.
Avverso detta sentenza, propose appello l’Agenzia delle Entrate, ma la C.T.R. della Lombardia, con sentenza del 15.12.2014, lo rigettò.
L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, cui resistono con unico controricorso P.E., P.G. e P.V., nonché Anna V.M.; e ***** s.a.s. di ***** in fallimento, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la C.T.R. adottato una motivazione manifestamente inesistente.
2.1 – Il motivo è fondato.
La C.T.R., dopo aver disatteso il primo motivo di doglianza dell’Ufficio, attinente alla eccepita carenza di legittimazione attiva in relazione all’impugnazione della società, ha poi precisato, quanto al merito, che “la sentenza impugnata ha esaurientemente analizzato la materia del contendere, giungendo a conclusioni che anche questa Commissione condivide pur rilevando che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese processuali”.
Da quanto precede, è di tutta evidenza che, in relazione al merito, la decisione d’appello, pur motivando per relationem a quella di primo grado, omette del tutto di confrontarsi con le censure mosse a quest’ultima da parte dell’Agenzia appellante, così mancando di spiegare e chiarire il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla sua conferma. La sentenza è dunque nulla per aver adottato la C.T.R. una motivazione meramente apparente, in palese violazione del c.d. minimo costituzionale (v. per tutte Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
E’ poi appena il caso di precisare, quanto alle eccezioni sollevate dai controricorrenti, che l’intero merito della controversia non è affatto coperto dal giudicato, occorrendo che il giudice del rinvio proceda ad un nuovo esame del gravame dell’Agenzia, fatta eccezione per la contestata carenza di legittimazione attiva, questione esaminata e decisa dal giudice d’appello, ma non oggetto di impugnazione da parte della stessa ricorrente, che ne aveva interesse.
3.1 – In definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello dell’Agenzia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021