LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22725 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
La Toti Motor s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore del fallimento, rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Auteri per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Orazi e Curiazi, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Vittorio Olivieri;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2795/18/2014, depositata in data 25 settembre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che:
l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Toti Motor s.r.l. un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato la dichiarazione presentata per l’anno 2004, ed irrogate le conseguenti sanzioni, avendo contestato la non deducibilità delle spese di ristrutturazione ed ammortamenti su di un immobile, in quanto non inerenti, l’indebita detrazione dell’iva per l’acquisto di merci (in quanto, in realtà, mediante la vendita frazionata delle merci e la cessione a titolo gratuito di un immobile condotto in locazione dalla cedente Toti Motor di T.S. & C. s.n.c., era stata realizzata una cessione di ramo d’azienda), l’indebita detrazione Iva per costi di sponsorizzazione e pubblicità; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l’appello, in particolare, dopo avere riportato per esteso il contenuto della sentenza di primo grado, ha ritenuto di doverne condividere la “puntuale motivazione”, atteso che “l’implausibilità dell’impugnazione ben può essere affermata in virtù dell’inusuale rigore analitico – in fatto ed in diritto – della pronuncia e per le conformi contro-osservazioni/obiezioni svolte dall’appellata, che invalidano quelle dell’amministrazione”;
l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la controricorrente depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., comma 1, e dell’art. 111 Cost., per avere reso una motivazione apparente, avendo fatto una acritica adesione alla sentenza del giudice di primo grado, senza tenere, peraltro, conto, degli specifici motivi di impugnazione proposti;
il motivo è fondato;
in tema di assolvimento dell’obbligo di motivazione della sentenza, questa Corte ha precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232); più in particolare, con riferimento all’ipotesi in cui la motivazione della sentenza fa riferimento, per relationem, al contenuto di altra decisione, in particolare a quella del giudice di primo grado, si è precisato che “La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente” (Cass. civ., 14 ottobre 2015, n. 20648);
inoltre, si e’, ulteriormente, precisato che deve ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si fonda, non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti (Cass. civ., 14 ottobre 2015, n. 20648);
in sostanza, se, in astratto, è consentito motivare la sentenza mediante il richiamo al contenuto della decisione del giudice di primo grado ovvero alle difese della parte nei confronti della quale la statuizione è favorevole, ciò non può andare a pregiudizio dell’obbligo di esternare esplicitamente le ragioni dell’adesione, rendendo dunque chiaro il ragionamento logico secondo cui la decisione del giudice di primo grado ovvero le difese della parte siano meritevoli di adesione, potendosi solo in questo caso ritenere che la pronuncia non si risolva in una acritica utilizzazione, ai fini decisori, di altre fonti cui si fa rinvio;
non è dunque sufficiente, a tal fine, la riproduzione per intero del contenuto della sentenza richiamata quando non è ravvisabile un giudizio autonomo di valutazione dei diversi profili della controversia;
ciò precisato, va osservato che il giudice del gravame, dopo avere riportato per intero il contenuto della sentenza di primo grado, si è limitato ad evidenziare di potere aderire alla suddetta decisione atteso “l’inusuale rigore analitico – in fatto ed in diritto – della pronuncia”, tenuto altresì conto delle “conformi contro-osservazioni/obiezioni svolte dall’appellata”, nonché della “difesa svolta dalla curatela in quanto obiettiva e analitica”;
in tal modo, la sentenza censurata non ha espresso in alcun modo le ragione del proprio autonomo convincimento circa la correttezza della pronuncia del giudice di primo grado o della tesi difensiva della controricorrente, posto che, di per sé, la valorizzazione del “rigore analitico, in fatto ed in diritto, della pronuncia: ovvero della “conformità” della linea difensiva seguita dalla controricorrente, costituiscono mere affermazioni che non riflettono in alcun modo una esternazione delle ragioni per le quali il giudice del gravame ha ritenuto di dovervi dare adesione;
sotto tale profilo, inoltre, manca del tutto ogni valutazione critica dei motivi di appello che erano stati prospettati dalla ricorrente diretti a contrastare la ragione della decisione del giudice di primo grado; nella sentenza censurata, invero, non risulta in alcun modo che si siano tenute in considerazione le ragioni di doglianza prospettate avverso la pronuncia di primo grado, limitandosi il giudice del gravame, come detto, ad un mero richiamato al contenuto della stessa, senza ulteriore valutazione critica anche alla luce delle ragioni di doglianza espresse con i motivi di appello; ne consegue che la motivazione del giudice del gravame è meramente apparente, con conseguente accoglimento del ricorso; l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché del terzo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), per violazione e falsa applicazione dell’art. 92, c.p.c., per non avere motivato sulla determinazione dell’importo delle spese liquidate a favore della contribuente;
in conclusione, è fondato il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la decisione censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021