Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28793 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5175/2014 R.G. proposto da:

C.R. (C.F.: *****), nata a ***** il *****, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Castaldi e dall’Avv. Patrizia Marino presso la quale elegge domicilio (con studio in Roma, via M.

Prestinari n. 15);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– costituita ma non controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, presso il quale elegge domicilio (in Roma, viale regina Margherita n. 294);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 190/35/2013, pronunciata il 3 luglio 2013 e depositata il 15 luglio 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 maggio 2021 dal Consigliere Fabio Antezza.

FATTI DI CAUSA

1. C.R. ricorre, con sei motivi, per la cassazione delta sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 368/13/2011, emessa dalla CTP di Roma, di rigetto dell’impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per il 2005 (con riferimento a ruolo iscritto per IVA ed imposte dirette).

2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione e per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ritenne nuove le censure mosse (in termini di nullità) con riferimento al procedimento notificatorio della cartella in oggetto, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e comunque assorbente la sanatoria di eventuali profili di nullità (dedotti con riferimento alla relata) per l’intervenuto raggiungimento dello scopo (dimostrato dalla tempestiva impugnazione nel merito della cartella, peraltro prodotta in giudizio proprio dalla ricorrente).

Il Giudice d’appello ritenne altresì la cartella (recante l’indicazione del responsabile del procedimento e la relativa sottoscrizione) non viziata per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in ragione dell’assunto omesso invito diretto alla contribuente (c.d. “avviso bonario”) a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante della liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, per l’assorbente insussistenza nella specie di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (letteralmente: “… incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,’ che non sembrano sussistere nel caso di specie…”). Quanto alla dedotta carenza di motivazione, la CTR infine accertò la concreta riferibilità delle somme contestate con la cartella “agli omessi tardivi e/o carenti versamenti delle imposte sui redditi corrisposti a lavoratori dipendenti”.

3. Come detto, avverso la sentenza di secondo grado la contribuente propone ricorso fondato su sei motivi, sostenuti da memoria, EQUITALIA si difende con controricorso (con il quale prospetta anche profili di inammissibilità di taluni motivi) e l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce senza controricorrere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1 si deduce la “nullità della sentenza e/o del procedimento per errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 345 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”.

Al di là della tecnica utilizzata tanto nella formulazione della rubrica quanto nell’articolazione della censura, con il motivo in esame, in sostanza, si deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la CTR per aver ritenuto nuova la censura dedotta in termini di “nullità della cartella” (riferimento da intendersi alla nullità della relativa notificazione) a seguito dell’errata apposizione della relata di notifica sul frontespizio dell’atto e non in calce.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

Come sintetizzato nella precedente ricostruzione dei fatti processuali, la CTR non solo ha ritenuto nuove le censure mosse con riferimento al procedimento notificatorio della cartella impugnata ma, nel merito del motivo d’appello, ha comunque ritenuto i dedotti profili di nullità della notificazione (inerenti la relata) sanati in forza dell’intervenuto raggiungimento dello scopo (dimostrato dalla tempestiva impugnazione nel merito della cartella, peraltro prodotta in giudizio proprio dalla ricorrente).

Ne consegue l’inammissibilità del motivo per non aver censurato l’ulteriore ragione posta dalla CTR quale autonomo fondamento del mancato accoglimento dello specifico motivo d’appello (per l’inammissibilità nel caso di mancata censura dell’ulteriore ratio decidendi, idonea a fondare la decisione di merito, si veda, ex plurimis, limitando i riferimenti alle più recenti, Cass. sez. 3, 20/01/2021, n. 1007, in motivazione, ed i riferimenti di legittimità in essa contenuti).

3. I motivi nn. 2 e 6 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione tra le questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con il motivo n. 2 si deduce la “nullità della sentenza e/o del procedimento per errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per l’errata ritenuta validità della notifica della cartella nonostante la mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento”.

Con il motivo n. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce l’error in procedendo nel quale, a detta della ricorrente, sarebbe incorsa la CTR nell’omettere di pronunciarsi in ordine al motivo d’appello inerente le conseguenze dell’omessa sottoscrizione.

3.2. I motivi in esame non possono essere condivisi.

In primo luogo, la censura di cui al motivo n. 2 è inammissibilmente prospettata in termini di error in procedendo, fonte di paventata nullità della sentenza impugnata, laddove, al più, la ricorrente avrebbe dovuto prospettare un error in iudicando (invece non articolato).

A quanto innanzi deve aggiungersi che la doglianza, che peraltro confonde i profili dell’omessa sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento con quelli inerenti la notificazione della stessa, non coglie la reale ratio decidendi della statuizione, che quindi non sindaca, individuabile nel raggiunto accertamento da parte della CTR della prova della detta sottoscrizione (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

La circostanza da ultimo evidenziata, cioè l’intervenuto accertamento della sottoscrizione, si pone altresì alla base del rigetto del motivo n. 6 (ed ancor prima della sua inammissibilità sempre per mancata considerazione della ratio decidendi), con il quale invece si deduce l’omessa pronuncia in merito al motivo d’appello inerente proprio le conseguenze della mancata sottoscrizione.

4. I motivi nn. 3 e 4 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

4.1. Con il motivo n. 3 si deduce la “nullità della sentenza e/o del procedimento per errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per omessa preventiva comunicazione al contribuente prima dell’emissione della cartella di pagamento”. La contribuente sostiene altresì che, nella specie, non si sarebbe trattato di omessa notifica dell’avviso bonario ma dell’omessa notifica della comunicazione con la quale sono stati rilevati errori e/o omissioni.

Con il motivo n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, citato art. 6, comma 5, sussistendo, nella specie, a detta della ricorrente, l’obbligo della comunicazione.

4.2. I motivi in esame non hanno pregio.

La censura di cui al motivo n. 3 è inammissibilmente prospettata in termini di error in procedendo, fonte di paventata nullità della sentenza impugnata, laddove, al più, la ricorrente avrebbe dovuto prospettare un error in iudicando che, prospettato concretamente con il motivo n. 4, nella specie non sussiste.

La CTR, difatti, in applicazione di principi più volte ribaditi da questa Corte, ha ritenuto, con riferimento ad una contestazione di omesso e carente versamento, non dovuto a pena di nullità l’avviso per l’insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, fuori peraltro dall’ipotesi del rilievo di errori e/o omissioni (letteralmente: “… incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che non sembrano sussistere nel caso di specie…”).

Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”), la cui violazione è sanzionata con la nullità, non è difatti imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis, comma 3 (in materia di imposte dirette) e D.P.R. n. 633 del 1972, 54-bis, comma 3 (in materia di IVA), ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alle disposizioni appena indicate, le quali implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (ex plurimis: Cass. sez. 5, 17/12/2019, n. 33344, Rv. 656408-01; Cass. sez. 6-5, 21/11/2017, n. 27716, Rv. 646427-01; Cass. sez. 5, 25/05/2012, n. 8342, Rv. 622681-01; Cass. sez. 6-5, 08/07/2014, n. 15584, Rv. 631667-01; Cass. sez. 5, 10/06/2015, n. 12023, Rv. 635672-01).

5. Con il motivo n. 5 si deduce la “nullità della sentenza e/o del procedimento per errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, per omessa e/o insufficiente motivazione nonché per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione alla L. 212 del 2000, art. 6”.

Al di là della tecnica utilizzata tanto nella formulazione della rubrica quanto nella concreta articolazione del motivo, la ricorrente si duole, senza peraltro specificarne il perché, della motivazione posta dalla CTR a base del rigetto della doglianza inerente l’assenza di motivazione della Cartella.

5.1. La censura, volendone un senso compiuto nei termini di cui innanzi, è inammissibile con riferimento a vizi di motivazione, in quanto adombrati alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione (ratione temporis applicabile) successiva alla sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012, ed infondata in relazione alle paventate apparenza motivazionale ed omessa pronuncia.

La CTR, difatti, sul punto si pronuncia esplicitamente, con statuizione tale da renderne comprensibile il relativo iter logico-giuridico, ritenendo accertata la concreta riferibilità delle somme contestate con la cartella “agli omessi tardivi e/o carenti versamenti delle imposte sui redditi corrisposti a lavoratori dipendenti”.

6. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore della sola controricorrente (EQUITALIA), che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, a 200 Euro per equi esborsi (da liquidarsi in via equitativa e secondo l’id quod plerumque accidit, ex plurimis, Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31030, Rv. 650677-02), ad IVA e CPA., come per legge.

6.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore della sola controricorrente, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, a 200 Euro per equi esborsi, ad IVA e CPA., come per legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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