Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28796 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK ADET Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 11189/2015 R.G. proposto da:

S.G., S.F., SP.GI., D.L., tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Massimo Gizzi e con domicilio eletto in Roma via Anapo n. 29, presso il ridetto difensore

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 546/64/14 depositata il 21/10/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dei contribuenti con ciò confermando la sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF riferiti agli anni tra il 2001 e il 2004; tali atti recuperavano a tassazione i redditi da partecipazione nella società F.S. s.r.l. (sino al 2004 esistente quale s.n.c.), in capo alla quale l’Ufficio aveva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente rideterminazione dell’iva e del reddito di tal società;

ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– non risulta esser parte del presente giudizio di Legittimità la società F.S. s.r.l., trasformatasi in s.r.l. da s.n.c. che era all’epoca dell’emissione degli atti impugnati;

– pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ridetta società.

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della F.S. s.r.l. a cura della parte più diligente entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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