Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28797 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK ADET Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17385/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

A.G., M.M.D. e M.P. entrambi rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Daniele Manca Bitti, dall’avv. Franco Coghe e dall’avv. Luca Coghe con domicilio eletto in Roma via Luigi Luciani n. 1 presso il primo dei ridetti difensori;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 13/04/15 depositata il 16/01/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dei contribuenti con ciò riformando la sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IRES ed IRAP riferiti agli anni dal 2003 al 2006;

con tali provvedimenti l’Agenzia delle Entrate recuperava in capo ai ridetti, quali soci della società CO.EDIL.ZO s.r.l., tributi da questa dovuti e gravanti ora su detti soci poiché la società in parola era stata cancellata, durante le operazioni di controllo tributario, dal registro delle imprese;

ricorre questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; i contribuenti resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 T.U.I.R., comma 3 (rectius del D.P.R. n. 600 del 1973) per avere la CTR erroneamente accolto l’eccezione di decadenza dell’Ufficio finanziario dal potere di accertamento ritenendo sufficiente, ai fini della disapplicazione del c.d. “raddoppio” dei termini, l’emissione del decreto di archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti di M.M.D.;

– il motivo è fondato, con esclusione di quanto concerne il tributo IRAP per il quale il c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento in parola non opera poiché (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4742 del 24/02/2020) le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali;

– è ormai costante la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018) nel ritenere che il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, vigenti ratione temporis in forza delle modifiche normative introdotte con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito peraltro già dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 247 del 2011; conseguentemente, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, questi deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario;

– con particolare riferimento alle relazioni tra le conclusioni e gli esiti del procedimento penale e il quello tributario, questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018) che il raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo;

– infatti, la dizione legislativa rende chiaro che il raddoppio è legato all’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 citato, e non dipende dal suo accertamento in concreto, che può anche mancare per ragioni che trovano spiegazione e giustificazione nelle risultanze del procedimento penale; ciò naturalmente non rende di per sé legittimo qualunque accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria oltre il termine-base fissato dalla legge, dovendo al contrario essere evitato, come chiarito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 247 del 2011, un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni in esame, mai consentito (che peraltro in questo caso non risulta esse stato né dedotto né provato) al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento;

– il correlativo tema di prova e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario risulta conseguentemente circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato (così, par. 5.3. della sentenza della Corte costituzionale appena citata;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sull’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR esaminato, e quindi del tutto ignorato, sia la pronuncia della CTP di Cagliari resa nei confronti delle società Carni M. s.r.l. e Suinicola s.r.l., emittenti fatture per operazioni ritenute da quel giudice oggettivamente inesistenti nei confronti della società CO.EDIL.ZO s.r.l., partecipata dai ricorrenti e poi cancellata da registro imprese, sia l’avviato procedimento penale nei confronti di M.G., M.P., M.A., A.G. e altri per truffa ai danni della Regione Sardegna perpetrata per mezzo delle società sopra citata e con l’utilizzo per l’appunto delle operazioni di fatturazione che coinvolgevano anche CO.EDIL.ZO s.r.l. e connesse anche a contratti di appalto tra Convesa s.r.l. e proprio CO.EDILZO s.r.l.;

– a detta dell’Erario, quindi, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto difettose “valutazioni di carattere tecnico” atte a giustificare le sovrafatturazioni oggetto di rilievo, così come avrebbe astrattamente ritenuto assunto l’onere probatorio contrario da parte dei contribuenti;

– inoltre, il giudice dell’appello avrebbe anche erroneamente, omettendo l’esame di fatti dedotti dall’Ufficio, limitato le proprie valutazioni al solo dato contabile dei versamenti operati da CO.EDIL.ZO s.r.l. quale utilizzatore delle fatture ricevute e attribuito, incorrendo in analoga omissione di valutazione, valore decisivo ai controlli eseguiti dalla Regione Sardegna sulle operazioni poi risultate illecite; infine quanto al recupero dell’importo relativo a operazioni intercorse con la ditta S.R., la CTR avrebbe omesso di esaminare gli elementi probatori pure dedotti dall’Ufficio;

– il motivo è fondato;

– effettivamente, dalla sentenza impugnata si evince come la CTR non abbia minimamente preso in esame, neppure implicitamente, le circostanze dedotte dall’Ufficio (e debitamente trascritte a pag. 20 del ricorso per cassazione, nel rispetto del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi); le stesse, ove esaminate, avrebbero potuto costituire proprio quegli elementi atti a giustificare le supposte sovrafatturazioni;

– con riguardo poi al profilo relativo ai versamenti eseguiti dalla società CO.EDIL.ZO s.r.l., dei quali si dava atto già nel PVC, la circostanza relativa alla mancata contestazione della loro effettività alla quale la CTR fa riferimento denota evidentemente come il giudice dell’appello abbia proprio limitato l’esame dei fatti al mero e nudo (quindi in se poco significativo) dato contabile, omettendo i necessari approfondimenti quanto all’eventuale retrocessione delle somme oggetto dei pagamenti, strumento, come è ben noto, socialmente tipizzato proprio per la realizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti;

– analogamente, riguardo la fattura emessa da S.R., la sentenza impugnata si è limitata a dare superficiale e poco comprensibile rilevanza alla regolarizzazione per errata imputazione di costi nel 2005 operata dalla società, che a fronte di tal elemento negativo ha rilevato una sopravvenienza nel successivo 2007; tal pronuncia del giudice dell’appello dimostra come lo stesso non abbia minimamente tenuto conto delle deduzioni dell’Ufficio svolte sul punto, neppure implicitamente;

– l’Agenzia delle Entrate, infatti (come risulta dalla trascrizione dell’atto di controdeduzioni trascritto in ricorso per cassazione, pag. 25), aveva puntualmente contestato il fatto che l’emittente tal fattura, S.R., aveva dichiarato durante i controlli di non aver mai emesso il documento contabile in parola e di non aver svolto alcuna attività presso il cantiere di Isili; con tale circostanza non risulta che il giudice dell’appello si sia minimamente confrontato avendone quindi in concreto del tutto pretermesso l’esame;

– il terzo motivo di ricorso, in ultimo, si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto avente efficacia emendativa l’operazione di regolarizzazione dell’errata imputazione di costi, perfezionatasi con il rilievo di una sopravvenienza nel 2007;

– alla luce della decisione del secondo motivo, il motivo in parola risulta assorbito;

– in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

PQM

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, con esclusione dei profili relativi all’IRAP; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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