LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18104/2015 R.G. proposto da:
B.V., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Roberto G. Aloisio, e con domicilio eletto in Roma, viale Liegi n. 42, presso il ridetto difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 366/22/15 depositata il 27/01/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello del contribuente con ciò confermando la sentenza di prime cure che aveva ritenuto legittimo il provvedimento qui impugnato, atto di irrogazione sanzioni per omesso versamento irap 2006;
ricorre questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l’Amministrazione Finanziaria ha depositato atto di costituzione in vista dell’udienza pubblica.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della memoria del contribuente, in quanto pervenuta in Cancelleria il 18 maggio 2021, quindi oltre il prescritto termine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 30592 del 27/11/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 21777 del 29/08/2019);
– con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1,13,2312,2323 e 2495 c.c., e dei principi in tema di cancellazione delle società in accomandita semplice per avere la CTR omesso di considerare che l’Ufficio non avrebbe potuto agire nei confronti della società La Bottega di B. di B.V. & C. s.a.s., in quanto la stessa era stata cancellata dal registro imprese in data *****, mentre l’atto impugnato era stato notificato presso il ricorrente in data 18 agosto 2011;
– il motivo è infondato;
– invero, ove (come pare evincersi dalla sentenza impugnata) si debba ritenere che il ricorrente qui agisca quale ex amministratore della società cessata, va fatta applicazione del consolidato principio in forza del quale nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell’ex legale rappresentante, sicché, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.” (Cass. sez. trib. n. 33278 del 2018; Cass. sez. trib. n. 5736 del 2016);
– pertanto, la sentenza gravata va cassata senza rinvio quanto alla pronuncia sul ricorso della società;
– quanto invece al ricorso qui proposto da B.V. quale socio della società cessata, va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale l’estinzione della società di persone non determina l’estinzione dell’obbligazione tributaria ma il suo trasferimento in capo ai soci che nel caso di società di persone rispondono in ogni caso illimitatamente ex artt. 2291 e 2318 c.c.; dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. sez. un., n. 6070/2013 e anche Cass., sez. un., n. 4060/2010);
– pertanto nel rigettare le doglianze del ricorrente, in quanto egli nella veste di socio accomandatario “e’ responsabile personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali” (pag. 1 della sentenza impugnata, ultimo periodo), la CTR ha correttamente pronunciato in diritto;
– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1,13,2312,2323,2495 c.c., e dell’art. 145 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con riferimento ai principi in tema di notificazioni degli atti tributari alle persone giuridiche, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica del PVC prima e dell’atto impugnato poi ancorché perfezionata a mani del ricorrente B.V., in quanto all’epoca la società La Bottega di B. di B.V. & C. s.a.s. era soggetto oramai inesistente in quanto cancellato da registro imprese;
– anche questo motivo è infondato;
– invero, è pacifico che l’atto sia stato notificato al ricorrente per far valere nei suoi confronti una responsabilità solidale che lo tocca in quanto socio accomandatario: ne deriva che le ritenute violazioni di legge, prospettate dal ricorrente, recedono dinanzi alla considerazione che l’atto è stato notificato nei confronti del soggetto (il ricorrente) per far valere nei suoi confronti una propria responsabilità solidale in relazione ad una propria condotta;
– se quindi l’atto è stato portato a conoscenza dell'”erede” del rapporto tributario, sotto questo profilo, neppure si pone alcuna questione relativa alla sanatoria di vizi di notifica dell’atto impositivo;
– in ogni caso, dalla precedente premessa deriva che va applicata la giurisprudenza di questa Corte in forza della quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20589 del 29/09/2020) in tema di avviso di accertamento, la notifica al rappresentante della società ormai cessato è valida allorché sia stata effettuata in considerazione della condotta dallo stesso posta in essere e dalla quale discende la sua responsabilità solidale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21074 del 13/10/2011);
– conclusivamente, il ricorso della società va dichiarato inammissibile; il ricorso del sig. B.V. è rigettato;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso della società La Bottega di B. di B.V. & C. s.a.s.; rigetta il ricorso di B.V..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
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