Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28799 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22234/2015 R.G. proposto da:

B.V., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Roberto G. Aloisio, e con domicilio eletto in Roma, viale Liegi n. 42, presso il ridetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1874/21/15 depositata il 26/03/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e quindi in riforma della sentenza di primo grado riteneva legittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF 2005;

– ricorre questa Corte il contribuente con atto affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112,141 e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 60, e dei principi in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto tempestiva l’azione di accertamento dell’Ufficio in quanto l’elezione del domicilio fiscale resa dal sig. B. in ***** presso il proprio commercialista di fiducia Dott. Bo. (in *****) era da considerarsi priva di rilevanza poiché relativa a luogo posto al di fuori del comune di residenza del domiciliante (in *****);

– in forza di tal invalidità dell’elezione domiciliare, quindi, la notifica dell’atto impugnato ivi perfezionata in data 27 dicembre 2010 presso il contribuente alla sua residenza anagrafica in ***** era da ritenersi valida e con essa tempestiva l’azione di controllo esperita dall’Ufficio per l’anno 2006;

– il contribuente sostiene nel motivo, invece, la regolarità ed efficacia dell’elezione di domicilio sopradetta, in *****; deduce quindi che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto eseguire la notificazione al domicilio eletto presso il Dott. Bo., domiciliatario, stante il carattere esclusivo dell’elezione stessa; in tal senso quindi la prima notifica sopra riportata era priva di validità, mentre la successiva notifica eseguita presso il domiciliatario in data 31 gennaio 2011 era analogamente irrilevante in quanto tardiva e rendeva pertanto illegittimo, in quanto intempestivamente notificato, l’avviso di accertamento;

– il motivo si articola, in concreto, anche nella contestazione di illegittimità della notificazione dell’atto impugnato sopra descritta eseguita in data 27 dicembre 2010; il sig. B. qui si duole pure della violazione delle disposizioni sulle notificazioni a mezzo posta, segnatamente della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, per non essersi dichiarata l’illegittimità della procedura di notifica non avendo l’Ufficio dato prova del completamento del procedimento notificatorio con il deposito dell’avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avviso di deposito (c.d. “CAD”);

– tale profilo del motivo, relativo alla mancata osservanza delle fasi e delle forme del procedimento notificatorio, risulta inammissibile;

– invero, come effettivamente eccepito in controricorso, tale eccezione non risulta esser stata posta tempestivamente nei giudizi di merito; pertanto risulta nuova in questa sede di Legittimità;

– quanto al profilo relativo alla legittimità ed efficacia dell’elezione di domicilio, il motivo è in ogni caso privo di fondamento;

– invero, la disciplina qui rilevante è diretta a render più agevole la notificazione degli atti impositivi, identificando un domiciliatario la cui presenza più assidua in loco, rispetto a quella del contribuente che può legittimamente assentarsi dalla residenza per plurime ragioni, è garanzia di migliore funzionamento dei procedimenti notificatori degli atti impositivi, anche nell’interesse del contribuente ad averne effettiva e tempestiva conoscenza e conoscibilità;

– in questo contesto, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza di Legittimità secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23024 del 11/11/2015) la notificazione dell’avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60;

– infatti, l’istituto in parola presuppone che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, vada effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto ma nel contempo non può esser gravata dell’onere di notificare al di fuori del comune di residenza del destinatario (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 15258 del 21/07/2015);

– tant’e’ che (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 15258 del 21/07/2015) in caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, va effettuata per l’appunto in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento;

– deve allora ritenersi che solo laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio che per esser tale deve indicare come luogo un luogo posto nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione della elezione detta in rapporto alla ricezione degli atti tributari, ebbene solo in tal caso non residua per l’Amministrazione Finanziaria altra possibilità in sede di notificazione all’indirizzo del dichiarante (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6113 del 16/03/2011; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18318 del 25/07/2017);

– il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, con riferimento ai principi in tema di motivazione degli atti tributari, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’atto impugnato, emesso in violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale vale a dire senza la previa instaurazione di un contraddittorio tra Ufficio e contribuente;

– inoltre, si denuncia nel motivo sotto un secondo profilo anche l’omessa comunicazione al contribuente delle ragioni (e quindi l’omessa motivazione dell’atto impugnato, sotto questo profilo) in forza delle quali sono state disposte le indagini finanziarie svolta in capo al contribuente, avendo l’Ufficio unicamente riportato gli estremi dell’autorizzazione emessa dal Direttore Regionale delle Entrate;

– ancora, nel medesimo motivo si denuncia, sotto un terzo profilo, anche la mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento;

– il secondo e il terzo profilo del motivo sono invero inammissibili;

– tali censure infatti hanno per oggetto e per destinatario l’atto impugnato, vale a dire l’avviso di accertamento, e non sono quindi in alcun modo collegati con la ratio decidendi della sentenza impugnata;

– il primo profilo del motivo, relativo alla violazione del contraddittorio, è infondato;

– questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34209 del 20/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 25770 del 05/12/2014) che in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti;

– il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale, delle circolari ministeriali e della Guardia di Finanza con riferimento ai principi in tema di autorizzazione delle verifiche bancarie da parte del Direttore Centrale (rectius, Regionale) dell’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto sussistenti le ragioni di necessità ed urgenza necessarie per l’esecuzione delle indagini finanziarie che dovevano esser presenti per legittimare l’emissione del provvedimento autorizzatorio all’esecuzione delle indagini stesse da parte della Direzione Regionale delle Entrate e fondarne la motivazione;

– il mezzo è infondato, essendo sufficiente ribadire il principio, condivisibilmente affermato dalla Sezione, secondo cui in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, prevedendo solo cha essa sia esistente, ma anche in quanto la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplica una funzione organizzativa dell’attività di controllo;

– essa quindi incide solo nei rapporti tra Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, ed ha natura di atto meramente preparatorio: ne discende che la stessa non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, e dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, un obbligo di motivazione (così, Cass. Sez. 5, 24 luglio 2018, n. 19564);

– il quarto motivo si incentra sulla inesistenza della motivazione o sulla motivazione apparente avuto riguardo all’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– il motivo è inammissibile;

– esso infatti consiste, in realtà, in una censura diretta a denunciare l’insufficienza della motivazione del provvedimento erariale impugnato; inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, osserva la Corte che la CTR ha in concreto adeguatamente illustrato sia pur sinteticamente le ragioni in forza delle quali ha ritenuto le eccezioni dei contribuenti non degne di accoglimento;

– le considerazioni svolte nella sentenza gravata risultano pertanto costituire motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” richiesto ai fini della resistenza della sentenza impugnata al motivo di ricorso; e ciò anche in considerazione del fatto che secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– il quinto motivo censura la sentenza impugnata per violazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, del D.L. n. 192 del 2014, art. 1, comma 8, come interpretati dalla Corte Cost. con la sentenza n. 37 del 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto l’eccezione relativa al difetto di potere rappresentativo in capo al Dirigente dell’Agenzia appellante, firmatario dell’avviso di accertamento impugnato, fosse ormai preclusa in quanto prospettata per la prima volta in sede di gravame;

– il motivo è inammissibile;

– esso infatti non censura la statuizione della CTR che ha ritenuto tardiva la proposizione dell’eccezione e conseguentemente risulta fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi della sentenza gravata;

– conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato;

– le spese seguono la soccombenza;

– va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito, che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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