LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 5951/2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Angelo Mura, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 41/2019 della Corte d’appello di Cagliari depositata il 15/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Cagliari, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 27 febbraio 2017, rigettava il ricorso presentato da S.A., cittadino della *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
2. la Corte d’appello di Cagliari, a seguito dell’impugnazione presentata da S.A., fra l’altro: i) riteneva che nell’intero territorio della *****, e quindi anche nella zona di provenienza del migrante, non vi fosse una situazione di violenza generalizzata generata da ipotesi di conflitto armato tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ii) reputava che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, non emergendo un’evidente sproporzione fra la vita condotta dal richiedente asilo sino al suo allontanamento e l’inserimento individuale e sociale realizzato sul territorio nazionale;
sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 15 gennaio 2019, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo;
3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso S.A. prospettando due motivi di doglianza;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4. il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 20: la Corte d’appello avrebbe compiuto un grave errore valutativo nell’apprezzare l’integrazione socio-lavorativa del migrante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dato che la documentazione prodotta attestava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non a tempo determinato, come erroneamente indicato in sentenza;
5. il motivo è inammissibile;
il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018);
la Corte di merito, nel procedere a questa comparazione, ha escluso un’evidente sproporzione fra i due contesti non in ragione della mancata integrazione in Italia, ma perchè la ***** risultava “godere di una situazione di relativa stabilità e sicurezza, oltre che di crescita economica, tale da escludere ogni condizione di particolare pericolo per il richiedente in caso di rimpatrio”; inoltre “la narrazione del ricorrente non evidenzia alcuna situazione personale ed individualizzata di vulnerabilità che faccia ritenere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani”;
i giudici distrettuali hanno perciò ritenuto, prendendo in esame la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, che il rimpatrio non potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale e, all’esito di questo accertamento, hanno escluso un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa;
il lamentato erroneo esame della condizione lavorativa riguardava dunque una circostanza irrilevante, non solo perchè il ritenuto stato di occupazione a tempo determinato non ha impedito di ravvisare un’integrazione all’interno del paese ospitante, ma soprattutto perchè questa condizione di integrazione non assumeva importanza di per sè, in assenza del rischio per il migrante di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili;
6. il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto la sussistenza di una grave minaccia per la vita e l’incolumità del ricorrente derivante da una situazione di violenza indiscriminata, a dispetto dei recenti avvenimenti di violenza diffusa e dei fenomeni di normale criminalità registrati dal reportage della Farnesina espressamente citato;
7. il motivo è inammissibile;
la Corte distrettuale ha escluso, all’esito dell’esame di una pluralità di fonti internazionali, che nel paese di origine del migrante ricorresse la situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); la doglianza in esame contesta tale accertamento adducendo, in maniera del tutto generica, “recenti avvenimenti di violenza diffusa”;
una simile critica avrebbe invece dovuto allegare l’esistenza e l’indicazione degli estremi delle fonti di informazione che secondo la prospettazione del migrante, ove fossero state esaminate dal giudice di merito, avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio;
la mancanza di tale allegazione impedisce a questa Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile;
di nessuna decisività risultano poi gli episodi di “normale criminalità” registrati dal giudice di merito, per quanto essi possano essere pericolosi;
infatti, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), assicura protezione in caso di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non riguarda situazioni riconnesse a episodi di criminalità;
8. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile;
la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021