LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1304/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente, intimato in via incidentale –
contro
S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ennio Luponio, e Pietro Picozzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Michele Mercati, 51;
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 310/1/10, depositata 111 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata l’11 novembre 2010, che, in accoglimento dell’appello della S. s.r.l., ha annullato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato l’effettuazione di un’operazione imponibile e aveva recuperato la relativa i.v.a. non versata;
– il giudice di appello ha ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio, non venisse in rilievo un’operazione riconducibile ad un contratto traslativo ad efficacia differita e, dunque, ad una cessione di beni;
– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;
– resiste con controricorso la S. s.r.l., la quale propone ricorso incidentale condizionato;
– avverso tale ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa;
– con nota depositata il 5 giugno 2021 la contribuente comunica di aver aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con modif., con L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando relativa documentazione;
– ribadisce siffatta circostanza con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con cui chiede, conseguentemente, dichiararsi l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
che:
– parte controricorrente ha dimostrato di aver presentato la domanda di definizione della lite e di aver pagato l’importo dovuto entro il 31 maggio 2019;
– poiché l’Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione;
– del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto ostativo dell’esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell’adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
PQM
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021