LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13113/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
N.A., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Serpieri, e Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5858/2014, depositata l’11 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’11 novembre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di N.A. per l’annullamento della cartella di pagamento,’ nella parte relativa alla sanzione irrogata, notificatagli a seguito di un avviso di liquidazione emesso della maggiore i.v.a. relativa ad un acquisto immobiliare;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’avviso di liquidazione posto a fondamento della cartella di pagamento l’Ufficio, classificato l’immobile oggetto dell’acquistato come di lusso, aveva disconosciuto l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’i.v.a.;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha rilevato che l’accertamento della maggiore imposta pretesa dall’Ufficio non era ancora definitivo, a seguito dell’impugnazione del contribuente, per cui non era dovuta la sanzione irrogata con la cartella di pagamento per il mancato versamento dell’imposta, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2;
– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;
– resiste con controricorso Na.An.;
– quest’ultimo deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. CONSIDERATO che:
– con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13. Comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, annessa Tabella, parte II, n. 21, art. 55, del T.U. 26 aprile 1986, n. 131, allegata Tariffa, parte prima, art. 56, comma 4, nota II bis, comma 4, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la sanzione del 30% del tributo non versato prevista per i casi di omesso versamento della maggiore i.v.a. non si applichi sino a che la pretesa fiscale non sia divenuta definitiva;
– il motivo è ammissibile, in quanto presenta una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, in relazione agli elementi necessari a cogliere il significato e la portata della censura rivolta alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo;
– nel merito, e’, nei limiti che seguono, fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte dalla ricorrente;
– la Commissione regionale ha escluso che trovasse applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, posto a fondamento della cartella notificata, in base alla considerazione che la norma sancisce la punibilità delle condotte di mancata o tardiva esecuzione di versamenti per tributi dovuti, mentre nel caso in esame il contestato mancato versamento si riferirebbe ad un tributo che non può qualificarsi quale dovuto in quanto non definitivo, essendo oggetto di accertamento giudiziale;
– a sostegno della tesi seguita evidenzia il favor del legislatore per la definizione agevolata delle sanzioni di cui sarebbe espressione il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17;
– orbene, deve osservarsi che il riferimento operato nel ricorso alle norme di cui al T.U. n. 131 del 1986, artt. 55 e 56, relative alla riscossione dell’imposta di registro, e alla tripartizione di tale imposta ivi delineata in principale, suppletiva e complementare, è errato, posto che nel caso di specie si controverte di i.v.a., dovendosi fare riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, nella versione applicabile ratione temporis (cfr. Cass., ord., 24 agosto 2018, n. 21108);
– secondo tale ultima disposizione, la riscossione a mezzo ruolo dell’i.v.a. è consentita, in base ad accertamenti non definitivi, nel limite della metà, per cui la sanzione prevista per il ritardato pagamento della somma iscritta a ruolo doveva essere commisurata alla metà della maggior imposta dovuta, dedotto quanto già versato dalla contribuente all’atto della registrazione per imposta fissa;
– pertanto, in relazione al profilo in esame e sino alla concorrenza di tale importo, l’imposta in oggetto deve ritenersi legittimamente iscritta a ruolo;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, commi 2 e 3, per aver la Commissione regionale ritenuto che al contribuente fosse consentito accedere alla definizione agevolata della sanzione irrogata;
– il motivo è inammissibile in quanto, come rilevato in precedenza, il riferimento all’istituto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, non ha costituito un’autonoma ratio decidendi, ma è stato utilizzato dal giudice di appello solamente per argomentare l’assenza di efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione dell’imposta;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti riferiti, il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021